In base all'articolo 1284 del codice civile la misura del saggio degli interessi legali determinato in ragione di anno può essere oggetto di modifica con decreto del ministero dell'Economia e Finanze da pubblicarsi non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
La modifica è operata tenendo conto del rendimento medio annuale lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 292 del 15 dicembre 2017), con decorrenza 1° gennaio 2018 è stata dunque modificata l'attuale misura del saggio degli interessi legali determinandola nello 0,3% in ragione di anno.
Tale operazione comporta, sul versante previdenziale, alcune conseguenze segnalate dalla circolare Inps numero 23 del 2 febbraio 2018, e che riguardano in sostanza le ipotesi in cui devono applicarsi, per espressa indicazione di legge, gli interessi al tasso legale.

