Sanzionato il ricorso al lavoro intermittente oltre i limiti imposti dal Ccnl
Se si ricorre al lavoro intermittente oltre i limiti imposti dalla contrattazione collettiva, il contratto viene convertito a tempo pieno e indeterminato. L’indicazione è contenuta nella nota 18194 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 ottobre 2016.
L'articolo 13 del Dlgs 81/2015 dispone che il lavoro intermittente è il contratto, anche a termine, con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, mese o anno (in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati dal ministro del Lavoro).
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni. Pertanto è il Ccnl che individua le esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente. In caso contrario, come previsto dall'articolo 55, comma 3, del Dlgs 81/2015, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 23 ottobre 2004 che fa rinvio alla tabella allegata al regio decreto 2657/1923. A tal proposito viene in supporto l'interpello 10/2016.
Nel caso prospettato nell'interpello, in cui una società aveva stipulato contratti di lavoro intermittente in violazione delle previsioni del Ccnl che aveva espressamente stabilito il divieto dell'utilizzo di tale forma contrattuale per il periodo di riferimento in ragione della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive che ne giustificassero l'applicazione, secondo il ministero la violazione di tali clausole determina, in base alla circolare 20/2012, l'applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, dovuta alla carenza delle condizioni che giustificano il ricorso al lavoro intermittente non ricorrendone i requisiti soggettivi.