Scade domani l’invio della comunicazione dati per la sorveglianza sanitaria
Entro domani, 31 marzo, i medici competenti devono trasmettere per via telematica all'Inail i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Secondo quanto disposto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008, il medico competente ha l'obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica. Al fine della trasmissione dei dati, i relativi contenuti e le modalità di invio sono stati definiti attraverso il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (modificato dal decreto interministeriale 6 agosto 2013).
Ricevuta della comunicazione. È possibile generare un file in formato .pdf con la situazione delle maschere completate. L'inoltro finale che varrà come ricevuta avrà anche un numero di protocollo, la data e dell'ora di invio.
Recupero dei dati inviati l'anno precedente. Dal primo gennaio di ogni anno i medici competenti potranno confermare le associazioni delle Unità Produttive, inserite l'anno precedente, con le relative comunicazioni e aggiornare i relativi dati nel caso in cui si sia rimasti incaricati per l'Unità produttiva in questione. La procedura non può gestire il recesso in quanto la stessa non prevede comunicazione al riguardo.
Modifiche. E' possibile annullare le comunicazioni inviate o modificare le associazioni e i dati relativi all'allegato 3B di ogni Azienda o Unità Produttiva dopo l'invio ma, in ogni caso, prima della scadenza del 31 marzo.
Lavoratori occupati. Per "lavoratori occupati" si intende il numero di soggetti presenti in azienda alle date indicate (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) in base alla definizione di "lavoratore" ex art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008, comprensiva dei soggetti equiparati ai lavoratori (per esempio, associati in partecipazione) e dall'art. 3 del d.lgs. 81/2008 (per esempio, lavoratori in distacco, lavoratori a progetto che svolgano la propria attività nei luoghi di lavoro del committente).
Visite pre - assuntive eseguite dalle Asl. Le visite mediche preventive preassuntive, di cui alla lettera e-bis), comma 2, dell'art. 41 d.lgs. 81/2008, richieste dal datore di lavoro al medico competente, rientrano nell'ambito della sorveglianza sanitaria, se effettuate nei confronti di lavoratori soggetti alla stessa; se effettuate dalle Asl non rientrano in nessun caso in tale ambito, connotandosi tale visita come accertamento pre - assuntivo di idoneità fisica al lavoro, effettuato ai sensi dell'art. 5 della legge 300/1970 dai Dipartimenti
di prevenzione.
Cessazione aziendale nell'anno di riferimento. Qualora nell'anno di riferimento della comunicazione (e comunque entro il 31 dicembre dello stesso) l'impresa abbia cessato la sua attività, è comunque obbligatorio inviare le informazioni richieste.
Per il professionista che nell'anno di riferimento (o sua frazione) ha svolto l'attività di medico competente nella ditta cessata, è quindi obbligatorio adempiere all'obbligo di comunicazione.
Avvicendamento del medico competente in corso d'anno. Qualora nella stessa azienda (o unità produttiva) si sia verificato l'avvicendamento del medico competente, l'obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell'anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell'anno successivo.