Servizi assimilabili e sostitutivi della mensa aziendale, dal 1° luglio si cambia
A decorrere dal 1° luglio 2015, secondo quanto indicato dalla legge n. 190/2014, articolo 1, commi 16 e 17, i buoni pasto elettronici saranno considerati esenti nel limite giornaliero di 7 euro, di fatto innalzando il limite di non concorrenza al reddito previsto fino al 30 giugno 2015 in euro 5,29 giornalieri sia per i buoni pasto in formato cartaceo, sia per quelli in formato elettronico.
Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. c) del Tuir, a decorrere dall’1 luglio prossimo non concorreranno al reddito di lavoro dipendente «le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonchè quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».
Tale disposizione si rileva una disciplina agevolativa di welfare aziendale collegato al servizio “pasto” concesso dal datore di lavoro posizionata su quatto livelli:
a) il servizio mensa e la somministrazione di vitto (anche se gestito da terzi): nessun limite agevolativo;
b) prestazioni sostitutive del servizio mensa e della somministrazione di vitto tramite buoni pasto cartacei: limite di esenzione giornaliero di euro 5,29;
c) prestazioni sostitutive del servizio mensa e della somministrazione di vitto tramite buoni pasto elettronici: limite di esenzione giornaliero di euro 7,00;
d) le indennità monetarie di mensa, se erogate agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizio di ristorazione raggiungibili in pausa pranzo: limite di esenzione giornaliero di euro 5,29.
Per orientamento ministeriale, non presente tuttavia nella disposizione normativa, i predetti servizi devono essere concessi alla generalità o a categorie di lavoratori (v. CM n. 326/E/1997).
La novella riguarda i punti b) e c) sopra indicati, motivo per il quale risulta alquanto opportuno ribadire concettualmente distinzioni insite nella norma alla luce di interpretazioni già fornite dall'agenzia delle Entrate.
In particolare è opportuno verificare l'esistenza attuale della distinzione tra prestazioni assimilabili al servizio di mensa (es. badge o “card”) e prestazioni sostituite della mensa aziendale (buoni pasto cartacei o elettronici) ovvero se la definizione è ormai da ritenersi fiscalmente superata nel momento in cui il legislatore tributario ha creato una disciplina di favore per i buoni pasto elettronici.
A tal fine occorre, pertanto, classificare correttamente la fattispecie del buono pasto in formato elettronico, distinguendolo ontologicamente dalla carta elettronica fornita dal datore di lavoro ai propri dipendenti per consentire ad essi l'accesso immediato e controllato al servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso esercizi convenzionati.
La carta elettronica consiste, sostanzialmente, nella facoltà data al dipendente di fruire del servizio di mensa presso esercizi convenzionati nel solo giorno in cui è svolta la prestazione lavorativa che dà diritto al pasto; la condizione fondamentale per essere considerata prestazione assimilabile alla mensa aziendale (o sistema di “mensa diffusa”) consiste nel permettere una sola prestazione giornaliera di mensa limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio e nella fascia oraria prestabilita, sicché la prestazione di mensa eventualmente non fruita nel giorno di maturazione non può essere recuperata nei giorni successivi né, in ogni caso, può essere monetizzata. L'uso della card è tracciabile, vincolante e non consente usi distorti e diversi rispetto alla mera consumazione del pasto in pausa lavorativa.
Sul punto l'agenzia delle Entrate con risoluzione 17 maggio 2005, n. 63/E ebbe modo di chiarire che rientrano in un sistema di mensa aziendale e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche oltre il limite giornaliero di euro 5,29, pure le somministrazioni di alimenti e bevande rese attraverso un badge elettronico denominato “card”, che il datore di lavoro concede ai dipendenti al fine di consentire la consumazione del pasto in uno degli esercizi convenzionati.
Differenti le finalità e i criteri qualificanti dei servizi “sostitutivi” di buono pasto in formato cartaceo o elettronico, attualmente regolamentati dagli articoli 3, 284 e 285 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207, il quale ha riassorbito i contenuti del Dpr 18 novembre 2005 (ora abrogato).
In particolare l'articolo 3, lett. zz) del Dpr de quo definisce il buono pasto come «documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'art. 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro».
Le caratteristiche dei buoni pasto sono individuati dall'art. 284 del Dpr 207/2010, secondo la predetta disposizione (comma 4) i buoni pasto (cartacei o elettronici) :
a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale”.
Per tale motivo, ai sensi del comma 5 del predetto articolo i buoni pasto devono riportare:
a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore”.
Dall'esame delle disposizioni normative e delle note di prassi sopra indicate risulta che la distinzione tra buono pasto cartaceo ed elettronico (posti dal Dpr del 2010 sullo stesso piano, tanto da non richiedere specifiche definizioni) e card elettronica sia ancora esistente e consista nella forte vincolabilità di quest'ultima fattispecie nel concedere il servizio di mensa in presenza di una specifica giornata lavorativa e in un preciso intervallo temporale della stessa.
Tuttavia si ritiene auspicabile, e forse opportuno vista la varietà di scenari presenti nel panorama aziendale italiano, che prima dell'entrata in vigore della novella (1.7.2015), l'agenzia delle Entrate possa intervenire chiarendo tutti gli aspetti caratteristici dei servizi di mensa, ad essi assimilabili (card) ovvero sostitutivi degli stessi (buoni pasto cartacei ed elettronici).