1. L’adempimento in sintesi

L’articolo 2 del decreto legge 160/2024 ha previsto, per l’anno 2024, il riconoscimento da parte dell’INPS di un intervento di integrazione salariale (in deroga agli ordinari limiti, vedi infra) per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario. Il periodo di integrazione, comprensivo di contribuzione figurativa, è pari ad un massimo di 9 settimane compreso tra il 29 ottobre 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge) ed il 31 dicembre 2024. La circolare INPS 99/2024 ha illustrato le modalità operative stabilendo dal 3 dicembre 2024 la data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande.

2. Datori e lavoratori interessati

Datori di lavoro

Sono interessati dal nuovo intervento di sostegno al reddito i datori di lavoro in possesso di tutti i seguenti requisiti:

A) appartengono ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario

B) sono classificati dall’Istituto nei settori Industria o Artigianato;

C) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 di seguito riportati (Allegato n. 1 della circolare):

D) devono avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura;

E) hanno già raggiunto, alla data di trasmissione della domanda, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti per datori di lavoro del settore industriale (52 settimane nel biennio mobile), o quelli previsti dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato (26 settimane nel biennio mobile).

Attenzione: in entrambi i settori, opera anche il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile) di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 148/2015.

Lavoratori

Possono accedere al trattamento di integrazione i lavoratori che - alla data di presentazione della domanda - posseggono un’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l’unità produttiva interessata dall’istanza. Il requisito viene verificato dalla procedura dei pagamenti in sede di invio dei flussi inviati dall’azienda, sia in caso di pagamento diretto della prestazione che in caso di prestazione erogata a conguaglio (precisazioni Msg 4104/2024).

3. Importo del trattamento

La integrazione è pari all’80 per cento della retribuzione globale cui avrebbe avuto diritto il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra zero ore ed il limite dell’orario contrattuale ( si considera l’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga). L’importo non può in ogni caso superare il tetto massimo mensile pari a euro 1.392,89 per la generalità dei lavoratori.

Attenzione: comunque il trattamento è concesso nei limiti delle risorse disponibili. All’esaurimento di queste ultime non saranno accolte ulteriori domande.

Per il periodo ammesso non si applica il contributo addizionale a carico del datore di lavoro.

4. Come fare per

La presentazione delle domande deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per le istanze presentate relativamente a periodi decorrenti dal 29 ottobre 2024, i datori di lavoro o i loro intermediari devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket).

Attenzione: se tale ultimo periodo è compreso tra il 29 ottobre ed il 3 dicembre 2024 (quest’ultima è la data di apertura della procedura), i 15 giorni decorrono dal 3 dicembre 2024.

La domanda si presenta utilizzando la piattaforma “OMNIA IS” cui si accede dal sito istituzionale www.inps.it, come segue:

Si inserisce nella funzione “cerca” della pagina iniziale le parole “Accesso ai nuovi servizi” e si seleziona la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Effettuata la autenticazione nelle consuete modalità (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce:

“CIG e Fondi di solidarietà” --> “ISU – Causale Decreto – legge 160/24 - Settore Moda”.

Alla domanda va allegato:

A) l’elenco nominativo dei lavoratori interessati;

B) la relazione tecnica con la illustrazione delle ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e la dimostrazione della capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto; nel caso in cui la relazione tecnica non risulti allegata alla domanda, l’INPS provvederà a richiederla al datore di lavoro attivando, come di consueto, la procedura di supplemento istruttorio prevista dal comma 2 dell’art. 11 del DM 95442/2016 (precisazioni Msg 4104/2024).

 

Attenzione: per la redazione della relazione tecnica deve essere utilizzato il format allegato alla circolare INPS

C) la dichiarazione ex DPR 445/2000 nella quale i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito (la dichiarazione è inserita nella procedura informatica)

Attenzione: i soli datori di lavoro artigiani in alternativa possono allegare alla domanda la certificazione fornita dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo (si ricorda che per accedere alla misura devono essere non inferiori a 26 settimane nel biennio mobile).

Attenzione: i soli datori di lavoro artigiani sono altresì tenuti a comunicare al FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

D) i datori di lavoro devono inoltre dichiarare di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.

Attenzione: circa gli obblighi di informativa sindacale, la circolare INPS chiarisce che l’Istituto considera adempiuti gli obblighi di informativa posti a carico dei datori di lavoro dalla vigente normativa al momento della ricezione della domanda, ancorché assolti successivamente all’inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto.

Erogazione del trattamento

Il trattamento viene erogato dal datore di lavoro direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, procedendo al successivo recupero in sede di conguaglio con i contributi dovuti, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (a pena di decadenza del diritto). Ove vi siano serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest’ultimo caso si applica la disposizione di cui all’articolo 7, comma 5 – bis del d.lgs. n. 148/2015 per la quale il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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