Previdenza

Sisma centro Italia, proseguono le misure di sostegno al reddito

di Michele Regina

La legge 89/2018, che ha convertito il Dl 55/2018, recante ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ha introdotto l'articolo 1-ter con il titolo "Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito".

La norma ha previsto che la convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il ministro del Lavoro, il ministro dell'Economia e delle finanze e i presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazo e Umbria opera anche nel 2018 fino a esaurimento fondi, come ripartiti tra le Regioni. Gli eventi sismici oggetto della norma sono quelli accaduti nel mese di gennaio 2017 e non solo per i periodi d'intervento all'interno dell'intervallo temporale 24 agosto/20 ottobre-31 dicembre 2016.

Pertanto l'Inps, con messaggio 5 settembre 2018, numero 3277, ricorda in relazione alla circolare 83/2017 che, con esclusivo riferimento alla indennità prevista dall'articolo 45, comma 1, del Dl 189/2016, le Regioni interessate possono continuare a decretare anche per periodi di competenza dell'annualità 2018, utilizzando le stesse modalità operative previste dalla circolare 83, a cui fa espresso rinvio.

Si ricorda che l’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, è concessa in favore:
a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei comuni interessati;
b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

L’indennità è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

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