Società di comodo senza contributi Inps
Non è soggetto a contribuzione previdenziale il reddito imponibile determinato applicando la disciplina delle società non operative, in particolare laddove si renda applicabile la presunzione legata alla perdita reiterata. Con la sentenza 161/2018 del 22 agosto scorso, il Tribunale di Cuneo (giudice monocratico Rispoli, in veste di giudice del lavoro) fissa un principio in contrasto con le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi e le circolari Inps sulla contribuzione di artigiani e commercianti.
La controversia – correttamente radicata al giudice ordinario – riguarda un avviso di addebito, notificato dall’Inps per contributi dovuti da un socio di Snc, calcolati sul reddito di partecipazione da quest’ultimo dichiarato nel 2013 per trasparenza. L’imponibile attribuito dalla Snc ai propri soci, tuttavia, non derivava né da utili di bilancio, né da variazioni in aumento del quadro dichiarativo, ma dall’adeguamento al reddito presunto per effetto dell’applicazione delle regole sulle società non operative.
Infatti, le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi (o con quattro periodi di perdita e uno con reddito imponibile inferiore al minimo prestabilito) sono considerate non operative dal successivo sesto periodo d’imposta. E, in assenza di cause di esclusione o disapplicazione, oppure di una risposta favorevole all’interpello, per evitare accertamenti sono chiamate ad adeguarsi a un reddito determinato forfettariamente, con irrilevanza delle perdite maturate. Ed è questo l’elemento che il giudice cuneese ha valorizzato annullando l’avviso di addebito Inps: trattandosi «per definizione, di un reddito presunto, fittizio, elaborato a fini in senso lato “sanzionatori”, non estensibili a fini diversi, ed in particolare contributivi», l’imponibile così attribuito non può essere trasposto dall’ambito tributario a quello contributivo. Il rinvio operato dall’articolo 3-bis del Dl 384/1992 alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef come base per il calcolo della contribuzione di artigiani e commercianti non può, secondo la sentenza, «prescindere dallo stesso concetto di ”reddito” quale effettiva posta attiva». Conclusioni in contrasto sia con le istruzioni al quadro RR del modello redditi PF sia con le istruzioni diramate dall’Inps (da ultimo, circolare 82/2018), nelle quali non si distingue tra reddito effettivo e presunto.
Tribunale Cuneo 161/2018 del 22 agosto scorso