Solidarietà, dies a quo del termine biennale
Il Ministero del lavoro, con nota 7140/2012, si è espresso sulla questione precisando che il limite dei due anni contenuto nella norma citata dal gentile lettore (art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003) fa riferimento al relativo rapporto contrattuale: nel caso di subappalto, ad esempio, i due anni decorrono dalla cessazione dei lavori del subappaltatore (in forza del relativo contratto di subappalto). La ragione di tale interpretazione è evidente ove si pensi che, in caso contrario, negli appalti che durano molti anni con molti subappaltatori, l'appaltatore principale resterebbe legato con tutte le imprese subappaltatrici per l’intero periodo di durata dell’appalto. Il termine dei due anni è decadenziale ( ad es. Trib. Milano n. 4647 del 7 ottobre 2011).
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