Contrattazione

Somministrazione a termine in attività stagionali: vale il Ccnl dell’utilizzatore

Deroghe alla normativa generale possono essere previste dalla contrattazione applicata dall’azienda in cui vengono impiegati i lavoratori

di Antonella Iacopini

L'impiego di lavoratori in attività stagionali con la stipula di contratti a tempo determinato è oggetto di una regolamentazione speciale che deroga alla disciplina generale del lavoro a termine, in ragione delle caratteristiche tipiche di tali attività, che presentano un andamento stagionale e come tale discontinuo.

Il generale contratto di lavoro stagionale è disciplinato all'articolo 21, comma 2, Dlgs 81/2015 il quale classifica come stagionali le attività indicate in apposito decreto ministeriale, sostituito, attesa l'attuale non adozione, dall'elencazione delle attività da considerarsi stagionali contenuta nel Dpr 1525/1963. Tuttavia, anche alla contrattazione collettiva è data la possibilità di individuare nuove casistiche di stagionalità per il settore di competenza.

Il legislatore ha inteso agevolare l'accesso al lavoro stagionale semplificando alcune regole previste per il contratto a tempo determinato, attraverso una serie di deroghe alla disciplina di norma contenuta negli articoli 19 e seguenti del Dlgs 81/2015. In particolare, in riferimento alle attività stagionali è possibile stipulare un contratto a tempo determinato senza sottostare a:
- durata massima totale del rapporto a termine per effetto di un unico contratto o di una successione di più contratti;
- limiti quantitativi al numero di contratti;
- numero massimo di proroghe;
- obbligo di causale dopo i primi 12 mesi e in caso di rinnovo;
- rispetto dei cosiddetti periodi di stop and go.

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 716/2023, ha risposto a una richiesta di chiarimenti circa la possibilità, per un'agenzia di somministrazione, di somministrare lavoratori a termine per attività stagionali con le citate deroghe.Va, innanzitutto, ricordato quanto disposto dall'articolo 34, comma 2, dello stesso decreto legislativo, secondo il quale «in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24», che riguardano la disciplina dello stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza.

L'Ispettorato, quindi, acquisito il parere del ministero del Lavoro, ricorda, proprio in ragione della norma appena esaminata, come la somministrazione di lavoratori stagionali avvenga nel rispetto della restante disciplina contenuta nel capo III del Dlgs 81/2015 ("lavoro a tempo determinato") e, ovviamente, del capo IV ("somministrazione di lavoro"). Ciò premesso, eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali, con particolare riferimento alle deroghe numeriche, devono trovare la propria fonte nell'ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l'articolo 31, comma 2, del Dlgs 81/2015 secondo il quale «salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti» (si veda anche la circolare 17/2018 del ministero del Lavoro).

Le previsioni del Ccnl applicato dall'utilizzatore risultano, quindi, essenziali e il vero punto di riferimento per la corretta disciplina della somministrazione a termine anche in ambito stagionale ed è a questi che occorre guardare per la presenza di eventuali deroghe. Del resto, conclude lo stesso Ispettorato, l'articolo 52 del Ccnl somministrazione sottolinea come le stessi parti firmatarie «nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall'utilizzatore, oltre a quelle individuate dal Dpr 1525/1963 e s.m.i».

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