La Cassazione ribadisce che la sospensione cautelare del dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale ha natura provvisoria e non sanzionatoria. Quando viene meno l'effettiva impossibilità di lavorare e il procedimento disciplinare si conclude con una sanzione conservativa inferiore al periodo di allontanamento, il lavoratore ha diritto al conguaglio delle retribuzioni non percepite, esclusi i giorni di reale impedimento e quelli coperti dalla sanzione disciplinare.
MASSIMA
Pubblico impiego privatizzato – Sospensione cautelare e trattamento economico in pendenza di procedimento penale – Natura interinale della misura e diritto al conguaglio retributivo
La sospensione cautelare del dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale ha natura interinale e non sanzionatoria e perde titolo quando, all'esito del giudizio penale, il procedimento disciplinare non si concluda con una sanzione idonea, per natura e durata, a giustificare il periodo di allontanamento dal servizio sofferto. In tal caso sorge il diritto del lavoratore alla restitutio in integrum del trattamento economico per il periodo eccedente, con esclusione dei soli intervalli in cui la prestazione sia stata oggettivamente impossibile per effettiva misura restrittiva della libertà personale e di quelli corrispondenti alla sanzione disciplinare irrogata
La Cassazione afferma che la sospensione cautelare del dipendente pubblico è una misura solo provvisoria e strumentale, non una sanzione anticipata, e che la perdita definitiva della retribuzione è giustificata solo quando la prestazione lavorativa è oggettivamente impossibile per effettiva restrizione della libertà incompatibile con il lavoro.
Quando tale impedimento materiale viene meno, la prosecuzione dell'allontanamento dal servizio rientra nel rischio del datore e, se il procedimento disciplinare...


