Sportello Anpal per verificare i requisiti del bonus assunzioni
Sarà l’Anpal a verificare la condizione di lavoratore “svantaggiato” che consente ai datori di lavoro di assumerlo con agevolazioni contributive. L’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ha comunicato la disponibilità di un nuovo applicativo denominato “Incentivabilità”, che permette di accertare se una lavoratrice o un lavoratore risulti “svantaggiato”, nel senso cioè di soggetto privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
In realtà, essendo ieri il sito in manutenzione, non è stato possibile riscontrare l’esatto perimetro della verifica, ma secondo quanto si legge nel sito stesso, questa dovrebbe riguardare la condizione di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi in base al decreto ministeriale del 17 ottobre 2017.
Ricade in questa condizione il soggetto che negli ultimi 6 mesi risulta privo di un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (cioè nel semestre precedente la richiesta non deve aver avuto né un rapporto a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi, né tanto meno un rapporto a tempo indeterminato) ovvero quello che negli ultimi 6 mesi ha avuto un rapporto di collaborazione parasubordinata (per esempio co.co.co) o di lavoro autonomo (professionale, lavoro autonomo occasionale) da cui ha ricavato un reddito fino alla soglia di “esenzione” Irpef (pari a 8.000 euro per co.co.co/parasubordinati e a 4.800 per gli autonomi).
Questo requisito è richiesto per l’assunzione con il bonus Sud per gli over 35 anni (comma 896 dell’articolo 1 della legge 205/2017), ovvero per l’assunzione di donne residenti in regioni del Mezzogiorno in base all’articolo 4, comma 11, della legge 92/2012.
La verifica viene effettuata dall’Anpal sulla base dei soli archivi delle comunicazioni obbligatorie trasmesse al Centro per l’impiego, senza tener conto di eventuali periodi di lavoro autonomo svolti, che dovranno pertanto essere riscontrati con altro sistema (autocertificazione?).
Il nuovo applicativo sarà utilizzabile dai Centri per l’impiego, dagli operatori iscritti all’albo informatico delle agenzie per il lavoro, dagli iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (cioè dagli autorizzati a svolgere servizi di politiche attive del lavoro) e dei cittadini stessi.
Questo strumento coesisterà con quello che l’Inps ha messo a disposizione dei datori di lavoro (circolare 40/2018), funzionale a verificare l’inesistenza di precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al fine di poter assumere con il nuovo esonero riservato ai contratti a tempo indeterminato dei giovani (articolo 1, comma 100, della legge 205/2017). La verifica dell’Inps non ha valore certificativo, in quanto è lo stesso istituto che richiede alle aziende di continuare a raccogliere un’autocertificazione da parte del lavoratore da assumere (in quanto ad esempio non dispone di informazioni sui periodi di lavoro svolti all’estero o di dati afferenti alla pubblica amministrazione).