Contenzioso

Sulla somministrazione a termine fuori gioco le causali generiche

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

La Cassazione (sentenza 15547/2019) ha affermato che è legittima, nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, la causale per cui il ricorso da parte dell’utilizzatore alla manodopera temporanea interviene per sopperire ad attività che non possono essere evase utilizzando i dipendenti impiegati abitualmente.

Letteralmente, le ragioni aziendali indicate nel contratto di lavoro in regime di somministrazione a termine riportavano quanto segue: «inserimento di personale di supporto per attività di call center cui non possa farsi fronte con ricorso al normale assetto produttivo».

Ad avviso della Suprema corte la causale non è generica, né costituisce una tautologica ripetizione di formule tecniche, ma individua una concreta ed effettiva esigenza aziendale, di cui all’utilizzatore compete offrire la prova in giudizio, che legittima il contratto di somministrazione a termine.

La pronuncia della Suprema corte è stata resa in un contesto normativo nel quale, come previsto dall’allora vigente articolo 20, comma 4, del Dlgs 276/2003, la somministrazione di lavoro a tempo determinato era ammessa in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quand’anche esse fossero riconducibili alla ordinaria attività dell’impresa utilizzatrice.

È inevitabile domandarsi se la Cassazione, nel mutato quadro normativo, potrebbe pervenire alle stesse conclusioni. La risposta appare segnata, in realtà, ed è di segno negativo, perché le nuove condizioni introdotte dal decreto dignità (Dl 87/2018 ) richiedono, quale elemento ulteriore rispetto al dato della temporaneità, che le esigenze dell’impresa utilizzatrice siano connesse a incrementi che non sono programmabili ab origine e che, inoltre, nel contesto della produttività aziendale abbiano consistenza significativa.

In questo mutato scenario si misura tutta la distanza che le nuove regole sulla somministrazione a tempo determinato hanno creato rispetto ai più evoluti approdi della giurisprudenza in materia di legittima apposizione delle causali ai contratti di lavoro con termine di durata.

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