Le risposte ai quesiti dei professionisti a margine del webinar del 30 giugno 2026, a cura dei coordinatori scientifici della formazione area lavoro del Sole 24 Ore, Master Lavoro e Paghe
Dal 1° luglio 2026 l'adesione alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato non è più l'esito eventuale di un silenzio protratto per sei mesi, ma il punto di partenza automatico del rapporto di lavoro. La legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 204 e 205) ha riscritto l'art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, introducendo un meccanismo di iscrizione d'ufficio dalla data di assunzione, con facoltà di rinuncia entro sessanta giorni. La cornice attuativa si è completata a ridosso della scadenza: le FAQ del Ministero del Lavoro del 17 giugno 2026, la deliberazione COVIP del 19 giugno 2026 (pubblicata nella G.U. 148 del 29 giugno 2026), che sostituisce integralmente la deliberazione del 24 aprile 2008, e le Istruzioni COVIP del 23 e 25 giugno 2026 su linee di investimento e prestazioni. Sul fronte parallelo del Fondo di Tesoreria, il comma 203 ha introdotto il criterio dimensionale dinamico, reso operativo dalla circolare INPS 5 febbraio 2026, n. 12.
Gli oltre centonovanta quesiti pervenuti nel corso del webinar restituiscono una fotografia precisa dei punti in cui la riforma incontra la realtà amministrativa degli studi e delle imprese: i contratti di breve durata e le proroghe, il perimetro dei lavoratori non di prima assunzione, l'individuazione del fondo di destinazione, le decorrenze dei versamenti, la nuova soglia del Fondo di Tesoreria. Il presente contributo ripercorre i nodi critici emersi, dando risposta ai quesiti più rappresentativi e segnalando espressamente le questioni che le fonti non hanno ancora sciolto.
1. IL PERIMETRO DELL'AUTOMATISMO: CHI, DA QUANDO
Il primo terreno di incertezza riguarda l'ambito soggettivo. La nuova disciplina distingue due platee, entrambe interessate dalle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026, ma con regole differenti. Per i lavoratori di prima assunzione (art. 8, c. 7-bis, D.Lgs. 252/2005) l'adesione alla forma pensionistica collettiva di riferimento è automatica e decorre dalla data di assunzione, salvo rinuncia da comunicare al datore di lavoro entro sessanta giorni. Per i lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto dopo il 30 giugno 2026 (comma 9-bis), l'automatismo opera soltanto se il lavoratore ha in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare alimentata, in tutto o in parte, dal TFR. Restano fuori dal nuovo regime i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché — sul piano temporale — tutti gli assunti fino al 30 giugno 2026, per i quali continua ad applicarsi il previgente silenzio-assenso semestrale.
IL QUESITO — La norma si applica a tutte le assunzioni dal 1° luglio o ai soli lavoratori di prima assunzione?
A tutte le nuove assunzioni, ma con meccanismi distinti. Per il lavoratore di prima assunzione l'iscrizione al fondo è integrale: TFR e contribuzioni previste dalle fonti collettive. Per il lavoratore con storia contributiva pregressa l'automatismo presuppone una posizione attiva alimentata da TFR e riguarda la prosecuzione del conferimento, con facoltà di indicare entro sessanta giorni la forma pensionistica di destinazione. In entrambi i casi il termine per la rinuncia o per la scelta è di sessanta giorni dalla data di assunzione: il termine semestrale sopravvive esclusivamente per gli assunti fino al 30 giugno 2026 che si trovano ancora nella finestra di scelta.
IL QUESITO — Nulla cambia per i lavoratori già in forza? Chi ha già espresso la scelta deve rinnovarla?
No. La riforma non ha efficacia retroattiva sui rapporti in corso: le scelte già espresse — conferimento a un fondo, mantenimento in azienda, adesione tacita perfezionata — conservano piena validità e non richiedono alcuna conferma. Il TFR già destinato alla previdenza complementare, peraltro, resta estraneo anche al Fondo di Tesoreria: l'obbligo di conferimento all'INPS riguarda esclusivamente le quote non destinate ai fondi pensione.
IL QUESITO — Il lavoratore che ha prestato attività subordinata soltanto all'estero è di prima assunzione?
Le fonti non affrontano espressamente il caso. La lettura sistematica più coerente valorizza il perimetro applicativo del D.Lgs. n. 252/2005, riferito ai rapporti regolati dall'ordinamento italiano: la prima assunzione rilevante è quella che per prima attrae il lavoratore nella disciplina italiana del TFR, sicché il lavoratore con esperienze esclusivamente estere dovrebbe essere trattato come di prima assunzione. Si tratta di lettura interpretativa, non confermata da chiarimenti ufficiali, da gestire prudenzialmente acquisendo comunque la dichiarazione del lavoratore sull'eventuale esistenza di posizioni di previdenza complementare.
IL QUESITO — La riassunzione presso la stessa azienda è una nuova assunzione? Vale la documentazione in archivio?
Sì, ogni nuovo rapporto instaurato dal 1° luglio 2026 è autonomamente soggetto alla nuova disciplina, anche se le parti sono le stesse. Il datore di lavoro deve rendere l'informativa e acquisire una nuova dichiarazione: la scelta espressa nel precedente rapporto non si trascina automaticamente, ferma restando la sua rilevanza fattuale ai fini della dichiarazione resa dal lavoratore sulla propria posizione.
2. I LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE: LA DICHIARAZIONE E I CASI LIMITE
Il comma 9-bis è la disposizione che ha generato il maggior numero di quesiti, perché ribalta la prassi consolidata fondata sulla circolazione del modello TFR2. Il presupposto dell'automatismo, per chi ha una storia lavorativa pregressa, è l'esistenza di un'adesione in essere a una forma pensionistica complementare con destinazione, totale o parziale, del TFR. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore e acquisirne una dichiarazione sull'esistenza di tale posizione; in presenza della posizione, il lavoratore può indicare entro sessanta giorni a quale forma destinare il TFR, in difetto operando la destinazione automatica verso la forma di riferimento del nuovo rapporto.
IL QUESITO — Il lavoratore che nei precedenti rapporti ha lasciato il TFR in azienda deve confermare la scelta entro sessanta giorni, altrimenti il TFR va al fondo di categoria?
No. La deliberazione COVIP, in un'ottica di continuità della scelta pregressa, chiarisce che per il lavoratore che dichiari di non avere alcuna adesione in essere alimentata dal TFR l'automatismo non trova applicazione: il TFR continua a essere gestito secondo l'art. 2120 c.c., in azienda o al Fondo di Tesoreria in presenza dei requisiti dimensionali del datore. La medesima conclusione vale per chi aveva aderito a un fondo ma ha successivamente riscattato integralmente la posizione: il riscatto esprime una volontà di non adesione che esclude l'automatismo. Resta ovviamente ferma la facoltà di aderire in via esplicita in qualunque momento.
IL QUESITO — È necessario acquisire il precedente modello TFR2 o basta una dichiarazione del lavoratore, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000?
La disciplina non richiede la produzione della modulistica storica: l'adempimento richiesto al datore è l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sull'esistenza di una precedente adesione con destinazione del TFR. Una dichiarazione scritta, controfirmata e conservata agli atti — se del caso resa nelle forme dell'autocertificazione — è idonea e risolve anche il caso, frequentissimo, del lavoratore che non reperisce il proprio TFR2. Il nuovo modello di destinazione (TFR3) è atteso da decreto interministeriale Lavoro-MEF; nelle more il Ministero ha reso disponibile sul Portale della previdenza complementare un draft del modulo, articolato in una sezione dedicata alla prima assunzione e una alle assunzioni successive e al TFR parziale, utilizzabile in via transitoria. Resta ferma, in questa fase, la piena validità della scelta raccolta per iscritto in forma libera, con dichiarazione predisposta dal datore conforme ai contenuti richiesti dalla deliberazione COVIP e rilascio di copia al lavoratore.
IL QUESITO — Il lavoratore iscritto al fondo del precedente CCNL (ad esempio Fon.Te.) che passa a un settore con fondo diverso (ad esempio Cometa) dove versa?
In assenza di indicazione entro sessanta giorni, il TFR maturando confluisce nella forma pensionistica di riferimento del nuovo rapporto, individuata dalle fonti collettive applicate dal nuovo datore. Il lavoratore può però indicare espressamente, entro il medesimo termine, la forma cui destinare il TFR, ivi compresa quella cui già aderisce, nei limiti in cui lo statuto della forma prescelta lo consenta. La posizione maturata presso il fondo del precedente rapporto non si estingue né si blocca: resta in essere e può essere mantenuta oppure trasferita, su richiesta del lavoratore, secondo le regole ordinarie sulla portabilità. Dal 31 ottobre 2026, peraltro, il trasferimento verso fondi aperti e PIP dopo almeno due anni di partecipazione conserva il diritto al contributo datoriale previsto dalla contrattazione collettiva.
3. CONTRATTI A TERMINE, PROROGHE E SETTORI SPECIALI: DOVE LA REGOLA SI MISURA
È il nodo più interrogato in assoluto, e non a caso: la riforma detta una regola generale pensata sul rapporto a tempo indeterminato, che va calibrata sui rapporti di breve durata. Il punto fermo è duplice: l'adesione automatica non si applica ai rapporti a termine di durata inferiore a sessanta giorni e, in ogni caso, non produce effetti se il rapporto cessa prima del decorso dei sessanta giorni. In tali ipotesi il TFR maturato è liquidato a fine rapporto secondo le regole ordinarie e resta possibile la sola adesione esplicita. L'informativa all'assunzione, tuttavia, è dovuta per ogni rapporto, anche brevissimo: oltre a essere un obbligo, è il presupposto per gestire correttamente le eventuali proroghe.
IL QUESITO — Contratto a termine di durata inferiore a sessanta giorni, successivamente prorogato oltre la soglia: opera l'automatismo e da quando decorre il termine?
Il caso non è affrontato né dalla norma né dalla deliberazione COVIP e la risposta va costruita sui principi generali. La proroga non dà vita a un nuovo rapporto: la data di assunzione resta quella originaria e il termine di sessanta giorni continua a decorrere da essa, senza ripartire. Ne consegue che, ove la durata effettiva complessiva superi i sessanta giorni, il presupposto dell'esclusione viene meno e l'automatismo si perfeziona al sessantesimo giorno dall'assunzione originaria: un contratto di quarantacinque giorni prorogato a novanta vede l'adesione perfezionarsi nel corso della proroga, salvo rinuncia. Diverso il rinnovo, che instaura un nuovo rapporto e apre un nuovo termine di sessanta giorni: una catena di rinnovi ciascuno inferiore alla soglia non attiva mai l'automatismo, contando la durata del singolo contratto e non la somma. Si tratta di lettura interpretativa, non confermata da fonti ufficiali: la condotta prudente è rendere l'informativa all'atto di ogni assunzione, anche breve, così da governare senza affanni l'eventuale superamento della soglia in corso di rapporto.
IL QUESITO — Per gli stagionali del turismo, che superano quasi sempre i sessanta giorni, come ci si deve comportare?
Per i rapporti stagionali non esiste alcuna esclusione: superata la soglia dei sessanta giorni, l'automatismo opera a ogni nuova assunzione, con il corredo integrale di adempimenti (informativa, acquisizione della dichiarazione, verifica della posizione pregressa). La criticità reale sta altrove, nel rapporto tra la legge e i regolamenti dei fondi: diversi fondi negoziali subordinano l'ammissione a una durata minima del rapporto — Fon.Te., per il terziario e il turismo, richiede un'attività di almeno tre mesi nell'anno — sicché un rapporto che superi i sessanta giorni ma resti sotto la soglia statutaria attiverebbe l'automatismo verso un fondo che non può accogliere l'iscrizione. Né la norma, né le FAQ ministeriali, né la COVIP chiariscono dove debba confluire quel TFR: è una delle questioni aperte più serie della riforma, con il rischio paradossale di frammentare il risparmio previdenziale proprio dei lavoratori discontinui che la riforma vorrebbe tutelare. In attesa di chiarimenti, la verifica preventiva della durata prevedibile del rapporto rispetto ai requisiti di partecipazione del fondo applicabile va inserita stabilmente nella check list di assunzione.
IL QUESITO — È vero che per i lavoratori intermittenti l'automatismo non si applica?
Con una precisazione importante sul rango della fonte. La legge esclude dal nuovo regime soltanto i lavoratori domestici e il pubblico impiego: gli intermittenti, in quanto lavoratori dipendenti del settore privato, vi rientrerebbero in linea di principio. Sono le FAQ del Ministero del Lavoro del 17 giugno 2026 a sospenderne l'applicazione, in via dichiaratamente transitoria e salvo diversa indicazione di un decreto attuativo; la deliberazione COVIP non li menziona. Si tratta dunque di una posizione interpretativa e provvisoria, non di un'esclusione normativa: la prudenza suggerisce di monitorare il decreto attuativo e, nel frattempo, di rendere comunque l'informativa all'assunzione. Discorso diverso per le prestazioni cosiddette extra o di surroga con TFR corrisposto nella paga oraria ai sensi del CCNL: ove il TFR è erogato contestualmente alla retribuzione, manca un maturando da destinare e l'automatismo è privo di oggetto.
IL QUESITO — Qual è il quadro per gli operai agricoli a tempo determinato?
L'agricoltura è il settore in cui l'automatismo, più che escluso, risulta spesso privo di oggetto. Dove il CCNL o i contratti provinciali prevedono la corresponsione periodica del TFR in luogo dell'accantonamento — prassi di cui l'INPS ha riconosciuto la legittimità con il messaggio n. 1493/2026 — non esiste un maturando da convogliare al fondo; lo stesso vale per gli OTD assunti per fase lavorativa legata a un evento, con TFR liquidato al termine del rapporto. Sul piano dei riferimenti, il fondo negoziale di categoria è Agrifondo, non Cometa, mentre per impiegati e quadri agricoli il TFR è accantonato presso l'ENPAIA. Quanto al Fondo di Tesoreria, gli OTD si computano nella soglia dimensionale in ragione delle giornate effettive rapportate a 312, ma il versamento delle relative quote presuppone un rapporto di durata almeno trimestrale e un TFR effettivamente accantonato: ne deriva il paradosso, chiarito dai messaggi INPS n. 1388 e n. 1493 del 2026, dell'azienda che supera la soglia grazie agli stagionali brevi senza dover versare al Fondo il TFR di quegli stessi lavoratori.
IL QUESITO — Se il rapporto a tempo indeterminato cessa durante il periodo di prova, entro i sessanta giorni, in un'azienda obbligata al Fondo di Tesoreria, il TFR maturato va all'INPS?
La cessazione anticipata impedisce il perfezionamento dell'adesione automatica, che non produce effetti. Il TFR maturato segue quindi il regime ordinario dell'art. 2120 c.c. e viene liquidato al lavoratore con le competenze di fine rapporto; le eventuali quote medio tempore conferite al Fondo di Tesoreria dal datore obbligato sono recuperate a conguaglio secondo le regole ordinarie del Fondo, che pongono la liquidazione a carico del datore con successivo recupero sui contributi dovuti.
4. PERIODO DI PROVA, DECORRENZE E CONTRIBUZIONI
Un altro grande fronte di quesiti riguarda il quando e il quanto dei versamenti. Le coordinate sono queste: l'adesione decorre dalla data di assunzione; i versamenti sono avviati dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni e comprendono gli arretrati maturati dall'assunzione; la rinuncia, atto unilaterale recettizio da comunicare al datore entro il termine, ha efficacia ex tunc e travolge retroattivamente l'adesione, come se non fosse mai avvenuta. Le sospensioni del rapporto — malattia, aspettativa e simili — non incidono sul computo, che corre ininterrotto dalla data di assunzione. L'adesione automatica, va ribadito, non comporta il solo conferimento del TFR: trascina la contribuzione minima a carico del datore e del lavoratore nella misura prevista dalle fonti collettive, con l'unica eccezione del contributo del lavoratore, non obbligatorio quando la retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale (7.101,12 euro nel 2026), con dichiarazione da rendere entro i sessanta giorni.
IL QUESITO — Nelle more dei sessanta giorni vanno effettuati versamenti? Per un assunto il 10 luglio, da quale mensilità decorre l'obbligo?
Durante la finestra di sessanta giorni non si effettua alcun versamento al fondo: l'adesione è in stato di pendenza e potrebbe essere travolta dalla rinuncia. Se il lavoratore non rinuncia, il datore ne dà comunicazione al fondo e avvia i versamenti dal mese successivo a quello in cui matura il sessantesimo giorno, includendo in un'unica soluzione TFR e contributi maturati dalla data di assunzione. Il criterio, dunque, non è il mese di assunzione ma la data di perfezionamento dell'adesione: nell'esempio, il termine di sessanta giorni scade all'inizio di settembre e il primo flusso è successivo a tale scadenza, comprensivo dell'intero pregresso da luglio. Per le aziende già obbligate al Fondo di Tesoreria il tema si complica: i versamenti mensili all'INPS proseguono nelle more e, al consolidarsi dell'adesione con effetto retroattivo, le quote del periodo-finestra vanno recuperate e riversate al fondo; la procedura di recupero non è stata ancora formalizzata ed è tra le questioni aperte segnalate in chiusura.
IL QUESITO — Se il CCNL o lo statuto del fondo subordinano l'adesione al superamento del periodo di prova, prevale la legge o la fonte collettiva?
I due piani vanno tenuti distinti. L'adesione si perfeziona comunque al sessantesimo giorno dall'assunzione, a prescindere dalla durata della prova, e il TFR è dovuto al fondo dalla data di assunzione: su questo la legge non ammette deroghe. Le clausole collettive e statutarie che richiedono il superamento della prova incidono invece sulla contribuzione: ove previste, i contributi — del datore e del lavoratore, non del solo datore — decorrono dal superamento della prova, in avanti, senza recupero del pregresso. Ne deriva un'asimmetria da presidiare sul payroll: con una prova lunga, tra il sessantesimo giorno e il superamento il fondo riceve il solo TFR, in un doppio binario che va impostato correttamente nei gestionali. Il censimento condotto per il webinar mostra che la clausola è tutt'altro che uniforme: la prevedono, tra gli altri, Fonchim, Byblos, Fondapi, Alifond, Prevedi, Arco, Gomma Plastica e Previdenza Cooperativa, mentre non la contemplano Cometa, Fon.Te., Previmoda, Pegaso, Fondenergia e altri; i fondi territoriali e multisettore possono differenziare per comparto. La verifica va condotta, caso per caso, su statuto e CCNL applicato.
IL QUESITO — Come funziona il contributo del lavoratore in caso di adesione per silenzio? E per ricevere il contributo datoriale?
Con il consolidarsi dell'adesione automatica il lavoratore è tenuto alla contribuzione minima prevista dalla fonte collettiva istitutiva del fondo, che è al tempo stesso la condizione per il contributo datoriale: entrambi decorrono, con effetto retroattivo, dalla data di assunzione, salva la diversa decorrenza legata al periodo di prova di cui si è detto. L'unica via per non versare il contributo personale, fermo il conferimento del TFR, è la dichiarazione consentita ai lavoratori con retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale; al di fuori di tale ipotesi, chi non intende contribuire deve rinunciare all'adesione automatica entro i sessanta giorni ed eventualmente aderire in via esplicita con il solo TFR, ove lo statuto del fondo lo consenta, perdendo però il contributo datoriale.
5. L'INDIVIDUAZIONE DEL FONDO DI DESTINAZIONE E LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA
Il nodo successivo è la direzione dell'automatismo: verso quale forma opera. La destinazione è la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, applicabili al rapporto. In presenza di più forme, prevale quella individuata dall'accordo aziendale; in difetto, la forma cui aderisce il maggior numero di lavoratori dell'azienda. In assenza di qualunque previsione collettiva, la destinazione è la forma residuale individuata a seguito del D.M. 31 marzo 2020, n. 85: Cometa, cui in tale ipotesi è destinato il solo TFR, non esistendo fonti collettive che prevedano contribuzioni. Novità di rilievo assoluto è il requisito di adeguatezza: la forma di destinazione deve essere conforme alle Istruzioni COVIP del 23 giugno 2026 sui percorsi di investimento life-cycle, e l'onere di verifica preventiva grava sul datore di lavoro, prima di avviare i flussi.
IL QUESITO — Il CCNL applicato non prevede alcun fondo negoziale di categoria: come si individua la destinazione? Il datore può aderire a un fondo di altro settore?
In assenza di fonte collettiva che individui una forma pensionistica, l'adesione automatica opera verso la forma residuale, cioè Cometa, con il solo TFR. L'adesione a un fondo negoziale di altro settore non è una libera scelta datoriale: presuppone che le fonti istitutive del fondo prescelto la consentano — tipicamente attraverso un accordo aziendale di adesione, ove lo statuto ammetta la platea — e in tal caso il contributo datoriale è dovuto nella misura prevista dalla fonte che si adotta. Analogamente, l'iscrizione di fatto della maggioranza dei dipendenti a un fondo territoriale non basta: il criterio della prevalenza opera tra più forme previste dalle fonti collettive applicabili, non sana l'assenza di una previsione. La prassi aziendale, per quanto diffusa, non è una fonte.
IL QUESITO — Cosa si intende per inadeguatezza del fondo e come si informa il lavoratore se il fondo non si è ancora adeguato?
L'inadeguatezza è la mancata conformità della forma pensionistica ai criteri minimi fissati dalle Istruzioni COVIP del 23 giugno 2026 per i percorsi e le linee di investimento destinati ai flussi da adesione automatica, imperniati sulla strategia life-cycle che riduce progressivamente l'esposizione al rischio in funzione dell'età dell'aderente. Il regime delineato dalle Istruzioni è a tre fasce. I fondi già conformi raccolgono le adesioni automatiche dal 1° luglio 2026. I fondi non ancora conformi, ma dotati di almeno due linee di investimento con profili di rischio-rendimento differenziati in funzione dell'età, possono raccoglierle in via transitoria, purché in corso di allineamento, con adeguamento entro il 30 giugno 2027. I fondi privi di percorsi o linee riconducibili alle tipologie ammesse non possono raccogliere adesioni automatiche, ma soltanto esplicite: in tal caso le adesioni automatiche sono destinate a Cometa, comprensive del TFR e delle contribuzioni previste dagli accordi, poiché la carenza riguarda i requisiti del fondo e non l'esistenza della fonte collettiva. La verifica datoriale si conduce sulle attestazioni di idoneità che i fondi rendono alla COVIP e pubblicano sui propri siti istituzionali, e va formalizzata prima dell'avvio dei flussi. Quanto all'informativa, il riferimento alla strategia life-cycle è un contenuto imposto dalla legge, standardizzabile sulla base dei documenti del fondo: renderlo non trasforma il datore, né il consulente, in un consulente previdenziale.
6. FONDO DI TESORERIA: LA SOGLIA DINAMICA E LE QUESTIONI DI CONFINE
Il fronte parallelo della riforma corre sull'art. 1, comma 203, della L. n. 199/2025, che ha modificato il comma 756 della L. n. 296/2006 superando il criterio statico ancorato al 2006 o al primo anno di attività. Dal 1° gennaio 2026 l'obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria si verifica anno per anno, sulla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente, con soglie differenziate nel tempo: sessanta addetti per i periodi di paga 2026 e 2027, cinquanta per il quadriennio 2028-2031, quaranta dal 2032. La circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 ha fissato le istruzioni operative: dichiarazione del requisito dimensionale con modello SC34, richiesta del codice di autorizzazione 1R, versamento mensile entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, esposizione degli arretrati con la nuova causale CF05. Il termine per la regolarizzazione dei pregressi, originariamente fissato al 16 maggio 2026, è stato differito al 16 luglio 2026 dall'art. 16 del D.L. n. 62/2026.
IL QUESITO — L'azienda che ha raggiunto i sessanta addetti nel 2025 ma scende sotto soglia negli anni successivi cessa di versare?
No, e il punto merita di essere fissato con nettezza perché è tra i più fraintesi. La circolare n. 12/2026 è esplicita: le eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente al sorgere dell'obbligo non incidono sul conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria. L'obbligo, una volta perfezionato, è permanente: la soglia dinamica opera in entrata, mai in uscita. Per la stessa ragione, le aziende già obbligate in base alla disciplina previgente — anche con organici oggi compresi tra cinquanta e cinquantanove addetti — continuano a versare, senza che l'innalzamento temporaneo della soglia a sessanta le liberi.
IL QUESITO — Azienda costituita a maggio 2025 che acquisisce centosessanta dipendenti nello stesso anno: l'obbligo decorre dalla costituzione o dal 1° gennaio 2026?
Dalla costituzione. Per le aziende che iniziano l'attività la nuova soglia dinamica non si applica: resta ferma la disciplina previgente, che richiede la verifica della media di cinquanta addetti nell'anno di inizio attività e, in caso di superamento, fa decorrere l'obbligo dal mese di avvio, con versamento delle quote pregresse secondo le istruzioni della circolare n. 70/2007. Il criterio dei sessanta addetti sulla media dell'anno precedente vale invece per i datori già attivi — nel primo anno di applicazione, quelli in attività nel 2024, con verifica sulla media 2025.
IL QUESITO — L'azienda sottosoglia che assume un lavoratore il cui TFR era versato al Fondo di Tesoreria dal precedente datore deve proseguire il versamento all'INPS?
No. L'obbligo di conferimento è un obbligo del datore di lavoro, ancorato ai suoi requisiti dimensionali, e non una qualità che segue il lavoratore: il dipendente proveniente da un'azienda obbligata, assunto da un datore sottosoglia, vede il proprio TFR maturando accantonato in azienda secondo l'art. 2120 c.c., salvo diversa destinazione alla previdenza complementare. Fanno eccezione le vicende circolatorie — cessioni, scissioni, incorporazioni, trasferimenti d'azienda o di ramo — nelle quali, secondo le indicazioni della circolare n. 70/2007 richiamate dalla circolare n. 12/2026, la posizione contributiva prosegue in capo al soggetto risultante dall'operazione.
IL QUESITO — Nel computo della media rilevano anche i lavoratori iscritti alla previdenza complementare? E i somministrati?
La media dimensionale si calcola su tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e ivi inclusi i lavoratori il cui TFR è destinato ai fondi pensione: l'adesione alla previdenza complementare incide sull'oggetto del versamento — quelle quote non vanno all'INPS — ma non sul computo della soglia. I part-time si computano in proporzione all'orario, gli intermittenti in proporzione al lavoro effettivamente prestato, gli OTD agricoli in ragione delle giornate su 312. I somministrati sono esclusi dal computo dell'utilizzatore, quale che sia la forma della loro assunzione presso l'agenzia: rilevano nell'organico del somministratore. Da ultimo, l'obbligo riguarda il TFR maturando dei periodi di paga correnti: il maturato accantonato in azienda fino al 31 dicembre 2025 resta dov'è.
7. ADEMPIMENTI, MODULISTICA E QUESTIONI APERTE
Il presidio documentale è il vero baricentro operativo della riforma. L'informativa all'assunzione — scritta e con prova della consegna — deve coprire gli accordi collettivi applicabili, il funzionamento dell'adesione automatica con la relativa tempistica, l'identificazione precisa del fondo destinatario, le opzioni disponibili con le conseguenze del silenzio e la strategia di investimento life-cycle applicabile ai flussi automatici. Il datore conserva la dichiarazione resa dal lavoratore e ne rilascia copia. Decorsi i sessanta giorni senza rinuncia, comunica l'adesione al fondo e avvia i versamenti: nessun modulo di adesione deve essere sottoscritto dal lavoratore, perché l'iscrizione opera ex lege. Il modello ministeriale destinato a sostituire il TFR2 — il TFR3 — è atteso da decreto interministeriale Lavoro-MEF; nelle more, il draft reso disponibile dal Ministero è utilizzabile in via transitoria e, in ogni caso, informativa e dichiarazione controfirmata predisposte dal datore assolvono l'obbligo. La tracciabilità dell'intera sequenza — consegna, dichiarazione, comunicazione al fondo — è la migliore difesa rispetto a future contestazioni del lavoratore che scopra, a distanza di tempo, un'iscrizione non consapevole.
Restano infine sul tavolo, e vanno dichiarate come tali, le questioni che le fonti non hanno sciolto: la decorrenza dei sessanta giorni nel termine breve prorogato, affidata a una lettura interpretativa; il destino del TFR nel vuoto tra la soglia legale dei sessanta giorni e i requisiti minimi di partecipazione dei fondi; la sospensione degli intermittenti, sorretta dalle sole FAQ ministeriali e revocabile dal decreto attuativo; la procedura di recupero delle quote versate al Fondo di Tesoreria nel periodo-finestra; il coordinamento con i CCNL che già prevedono meccanismi di adesione automatica con regole proprie. Su ciascuno di questi fronti l'unico presidio disponibile, oggi, è procedurale: informativa sistematica, dichiarazioni tracciate, verifica preventiva del fondo.

Riferimenti: L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 203-205; art. 8, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; FAQ Ministero del Lavoro 17 giugno 2026; deliberazione COVIP 19 giugno 2026 (G.U. n. 148 del 29 giugno 2026); Istruzioni COVIP 23 e 25 giugno 2026; circolare INPS 5 febbraio 2026, n. 12; messaggi INPS n. 1388 e n. 1493 del 2026; art. 16, D.L. 30 aprile 2026, n. 62, conv. L. n. 112/2026; D.M. 31 marzo 2020, n. 85.


