Tossicodipendente in comunità e licenziamento
Presumendo che non si tratti di una disabilità accertata ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 104/1992, e che non esistano disposizioni contrattuali che prevedano un vero e proprio diritto all’assenza, peraltro non retribuita, un fatto decisivo assume l’età della figlia in questione. Infatti, ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno diritto di astenersi dal lavoro in caso di malattia di ciascun figlio, con le seguenti modalità: a) età del figlio non superiore a 3 anni, ossia fino al giorno del compimento del terzo anno di vita: senza previsione di limite di durata quanto ai giorni di assenza; b) età del figlio compresa tra i 3 (ossia dal primo giorno dopo quello del terzo compleanno) e gli 8 anni (compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età): diritto di astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Infine, una volta accertato che il congedo spetta sulla base della corretta applicazione delle norme sopra riepilogate, è irrilevante il luogo nel quale la lavoratrice si troverà a soggiornare, in quanto da parte del datore di lavoro non è effettuabile sul figlio alcuna verifica, una volta che sia stata accertata una patologia da parte di un medico specialista, nonché sulla rispondenza tra la diagnosi e la terapia indicata, e infine sul suo effettivo stato di salute, in quanto unico soggetto abilitato a un controllo è in via autonoma l’INPS, ente erogatore della prestazione.
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