La Cassazione ha chiarito che non ogni mutamento della sede di lavoro integra un trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., essendo necessario lo spostamento tra diverse unità produttive. Nel caso esaminato, il richiamo della lavoratrice presso la sede della cooperativa, a seguito della revoca del gradimento da parte della società committente dell'appalto, non era stato correttamente valutato dalla Corte d'appello. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che anche situazioni di incompatibilità ambientale o organizzativa possono giustificare il trasferimento. La decisione è stata quindi cassata con rinvio.
I fatti di causa e la vicenda di merito
La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte di una lavoratrice, del trasferimento disposto nel dicembre 2018 dalla società cooperativa datrice di lavoro; il ricorso veniva in un primo momento rigettato dal Tribunale di Firenze, competente quale giudice di prime cure.
La Corte d'appello di Firenze – in riforma della decisione di primo grado – ha annullato il trasferimento e condannato la società a reintegrare la dipendente presso lo stabilimento della società per azioni committente presso...


