Contributo |
Imputazione primi tre mesi (A) |
Imputazione dal quarto mese (B) |
Cassa Edile (2,25%): 0,75% spese gestione e quote contrattuali |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
Cassa Edile (2,25%): 0,45% prestazioni operai (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
0,45% CE appartenenza |
0,45% CE appartenenza |
Cassa Edile (2,25%): 1,05% premialità imprese (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
1,05% CE appartenenza |
1,05% CE appartenenza |
APE (aliquota regionale fissata da C.C.N.L., fatta salva eventuale aliquota ridotta fissata a livello territoriale) |
Aliquota CE appartenenza |
Aliquota CE luogo lavori |
Ente Unico Formazione e Sicurezza (1%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on thè Job) |
CE appartenenza: 0,40% formazione ( CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job) |
Fondo territoriale qualificazione settore (0,20%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
Fondo prepensionamenti (0,20%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
Fondo incentivo occupazione (0,10%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
Sanedil (0,60%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
R.L.S.T. (aliquota fissata da C.C.P.L., per le sole imprese che non abbiano R.L.S.) |
CE appartenenza |
CE luogo lavori |
Eventuali contributi territoriali aggiuntivi (se previsti dal singolo C.C.P.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
01 ottobreEDILI (PICCOLA INDUSTRIA)
IstitutoTrasferte
Riferimenti
Adempimento
Dall’1.10.2025, contestualmente all'introduzione della nuova denuncia unica e per i cantieri avviati successivamente a tale data, al dipendente in "trasferta" si applica la seguente disciplina, che si intende sostitutiva di quella definita dal precedente art. 21 C.C.N.L. Edilizia Pmi Confapi Aniem.
- Rimangono salvi i commi da 1 a 7 della lett. A) dell'art. 21 C.C.N.L. Edilizia Pmi Confapi Aniem sinora in vigore, incluso il principio per cui all'operaio in "trasferta" continua ad applicarsi il Contratto Integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di "indennità territoriale temporanea", nonché le "Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario" di cui alla lett. B) dell'art. 21 del C.C.N.L. Edilizia Pmi Confapi Aniem.
- Dalla medesima data dell’1.10.2025, sono altresì abrogati gli ultimi commi dell'art. 21 C.C.N.L. (introdotti con il rinnovo del 2014), relativi alla disciplina della "Trasferta regionale" e della successiva trasferta nazionale.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in vigore - nazionale, territoriale e commissariale, ivi compreso quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del D.L. n. 189/2016 per i lavori di ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 - la seguente disciplina troverà applicazione in tutto il territorio nazionale e sostituirà, a decorrere dalla predetta data dell’1.10.2025, tutti gli Accordi Territoriali in materia di trasferta regionale.
Principio del "cantiere in trasferta":
- la nuova disciplina troverà applicazione nel caso in cui un operaio sia comandato a svolgere attività presso un cantiere iscritto nel territorio di competenza di un'Edilcassa/Cassa Edile diversa rispetto a quella di iscrizione ed a decorrere dal primo giorno del quarto mese di trasferta;
- dalla medesima data o, se successiva, dalla data di effettivo inizio della trasferta, la stessa disciplina si applicherà a tutti gli altri operai inviati in "trasferta" presso il medesimo cantiere per almeno un intero periodo di paga mensile.
La Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza resta l'unica referente per l'impresa:
- l'impresa, per gli operai in "trasferta" e per tutta la durata della stessa, continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza, a cui competono gli adempimenti nei confronti della Edilcassa/Cassa Edile del luogo dei lavori.
- Le prestazioni a favore dell'impresa saranno erogate dalla Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza.
L'operaio rimane iscritto alla Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza:
- A prescindere dalla durata della "trasferta", l'operaio resta iscritto alla Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza ed al rapporto rimarrà applicato il Contratto Integrativo Territoriale in vigore nel territorio di provenienza anche per la definizione del regime contributivo.
- Le prestazioni a favore del lavoratore saranno pertanto erogate da quest'ultima, considerando a tal fine le ore complessivamente lavorate, anche presso sistemi bilaterali diversi costituiti da organizzazioni comparativamente/maggiormente pi rappresentative per il settore edile.
Gli adempimenti per le imprese e per le Edilcasse/Casse Edili sono uniformati e semplificati tramite l'uso di un apposito applicativo informatico predisposto dalla Cnce (implementazione di Cnce_Edilconnect):
- tramite l'applicativo, con un unico adempimento, l'impresa comunicherà preventivamente sia alla Cassa di appartenenza che alla Cassa del luogo dei lavori l'apertura del cantiere/avvio dei lavori. Poi effettuerà le denunce mensili alla Cassa di appartenenza e, sempre tramite l'applicativo, i dati relativi al predetto cantiere saranno visualizzati automaticamente anche dalla Cassa del luogo dei lavori.
- In base alla data di invio del primo operaio in "trasferta", per i primi tre periodi di paga le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall'applicativo, come indicato nella colonna A della sottostante tabella.
- A decorrere dal primo giorno del quarto periodo di paga del primo operaio inviato in "trasferta", ogni versamento contributivo sarà automaticamente imputato dall'applicativo secondo la colonna B della sottostante tabella, per tutti gli operai inviati presso il medesimo cantiere per almeno un intero periodo di paga mensile. (A titolo esemplificativo, qualora il primo operaio sia inviato in "trasferta" dal 1° gennaio, il sistema imputerà le contribuzioni come indicato nella colonna A per i mesi di competenza gennaio, febbraio, marzo e come indicato nella colonna B a decorrere dalla competenza del mese di aprile o successivi, anche per gli operai inviati in "trasferta" successivamente al primo).
Clausola di salvaguardia
Al fine di evitare il determinarsi di squilibri tra i rispettivi territori, qualora dall'applicazione della presente disciplina derivi, nei rapporti tra le Edilcasse/Casse di provenienza e tutte le altre Casse territoriali, uno scostamento complessivo superiore al 5% rispetto a quanto generato dall'applicazione della trasferta (considerato a consuntivo al termine di ciascun anno edile), saranno effettuate le relative compensazioni tra le Edilcasse/Casse interessate.
***
Le Parti convengono che la Commissione in materia di denuncia unica edile avrà il compito di dettare le necessarie indicazioni per l'implementazione del sistema informatico, nonché di monitorare, anche successivamente all'entrata in vigore della trasferta prevista per l’1.10.2025, l'andamento dell'istituto; al fine di proporre alle Parti sociali anche eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.
Regolamentazione delle Qac di competenza datoriale
La gestione delle quote di adesione contrattuale di competenza datoriale sulla base del nuovo art. 21 C.C.N.L. (Trasferta) viene disciplinata secondo le seguenti modalità:
- per gli operai in trasferta/trasfertisti le Qact e le Qacn di competenza datoriale si continueranno a versare presso l'Edilcassa/Cassa Edile di provenienza per l'intero periodo della trasferta, con le aliquote previste dalla Edilcassa/Cassa Edile territoriale di provenienza secondo il regolamento stabilito dall'ente stesso e dagli Accordi delle Parti sociali territoriali.
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