01 agostoATTIVITA' FERROVIARIE
IstitutoTrasferte
Adempimento
1. Trasferta
1.1 Ai lavoratori che per esigenze di servizio vengano inviati temporaneamente dall’azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata e per i quali non sussistano le condizioni di impiego di cui ai successivi punti 2 e 3, verranno corrisposti:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate.
Nel caso l’azienda autorizzi il lavoratore all’uso del proprio mezzo per recarsi in trasferta, allo stesso saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai Km. percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto dalle tabelle Aci in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
b) le spese di pernottamento e prima colazione, preventivamente autorizzate e di norma prepagate, ovvero il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzale di pernottamento e di prima colazione in albergo, quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese. A tal fine i lavoratori dovranno prioritariamente utilizzare le strutture alberghiere eventualmente indicale dalle aziende;
c) il rimborso delle spese documentate di vitto (pranzo e/o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo giornaliero che, a partire dall’1.8.2025, sarà di euro 40,00 nel caso di due pasti, o fino al limite massimo di euro 15,00 per un solo pasto;
d) un’indennità di trasferta giornaliera che, a partire dall’1.8.2025, sarà pari a euro 35,00, se la durata della trasferta è superiore alle 12 ore.
A tal fine la trasferta ha inizio e termine dall’ora di partenza all’ora di arrivo con il mezzo autorizzato dall’azienda per il viaggio come indicale nell’autorizzazione stessa.
Se la trasferta ha durata superiore alle 24 ore, ai fini del calcolo dell’indennità di cui alla presente lettera d), si calcola la durata complessiva della trasferta e si individuano, ai fini della determinazione del numero di giornate, i periodi interi di 24 ore. Per la eventuale frazione residua fino a 12 ore, al lavoratore verrà corrisposto, in aggiunta alla indennità giornaliera intera calcolata con i criteri sopra definiti, l’ulteriore importo correlato proporzionalmente all’indennità giornaliera stessa, sulla base delle ore di trasferta eccedenti, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti; la frazione eccedente le 12 ore si arrotonda a giornata intera.
Le somme eventualmente eccedenti gli importi di cui alle precedenti lett. b) e c) sono a carico del lavoratore.
1.2 Per le trasferte di durata fino a 12 ore comprendenti i tempi di spostamento, al lavoratore verrà corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate;
b) il rimborso delle spese documentate di vitto (1 pasto: pranzo o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tale spesa, fino al limite massimo di euro 15,00;
c) il rimborso per spese forfetario di un importo che, a partire dall’1.8.2025, è pari ad euro 16,00 quando la trasferta supera complessivamente le quattro ore.
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