01 ottobreEDILI (ARTIGIANATO)
IstitutoTrasferte
Adempimento
La disciplina della "trasferta” nazionale entra in vigore dall’1.10.2025, contestualmente all’introduzione della nuova denuncia unica, e si applicherà per i cantieri avviati successivamente a tale data. Dalla predetta data, tale disciplina sostituisce i commi da 8 a 16 (e la successiva "dichiarazione a verbale”) della lett. A) dell’art. 21 del C.C.N.L. Industria e dell’art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione. Restano fermi i commi da 1 a 7 della citata lett. A), incluso il principio per cui all'operaio in "trasferta” continua ad applicarsi il contratto integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di "indennità territoriale temporanea", nonché le "Norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario” di cui alla lett. B) dell’art. 21 del C.C.N.L. Industria e dell’art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione. Dalla medesima data, sono altresì abrogati gli ultimi 5 commi dell’art. 21 del C.C.N.L. (introdotti con il rinnovo del 2014), relativi ai principi generali della trasferta regionale e della successiva "trasferta” nazionale. La nuova disciplina della "trasferta” trova applicazione in tutto il territorio nazionale e sostituirà, a decorrere dalla predetta data del 1.10.2025, tutti gli Accordi territoriali in materia di trasferta regionale. Dalla stessa data, altresì, è abrogato l’Allegato 6 dell’Accordo di rinnovo del C.C.N.L. sottoscritto il 3.3.2022.
Riproduzione riservata Ⓒ