Con il varo dei modelli comincia la stagione delle dichiarazioni fiscali. Come di consueto le prime dichiarazioni da pubblicare sono quella Iva e la Certificazione Unica che costituisce, ormai, una partizione del 770, anch'esso approvato contestualmente.
Come consuetudine la CU 2018 viene proposta nelle due versioni (ordinaria e sintetica) riguardanti :
- la certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati,
- dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
A seguito dell'innovazione proposta dal DL n. 50/2017 nella seconda sezione trovano spazio anche i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, relativi al periodo d'imposta 2017.
Tra le innovazioni proposte dal modello alcune coinvolgono i dati relativi all'assistenza fiscale svolta nell'anno 2017.
In particolare, il punto 54 nella CU 2017 era da barrare in presenza di 730/4 integrativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. Nella CU 2018 la compilazione del punto 54 va accompagnata, ora, dalla indicazione del codice (1, 2 o 3) rilevabile dal mod 730/4 che identifica il motivo della integrazione effettuata.
Il nuovo punto 55 è compilato, invece, in presenza di 730/4 rettificativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. Vanno, in particolare, riportati il codice (1, 2 o 3) rilevabile dal modello 730/4 che identifica il motivo della rettifica effettuata.
Ulteriore innovazione, necessitata dall'evoluzione normativa, è la riproposizione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato tra le imposte a saldo riferite al 2016. Questa re-introduzione è la logica evoluzione della riproposizione dell'imposta agevolata sulla retribuzione di risultato.
L'articolo 1, commi da 182 a 190, della L. n. 208/2015 aveva, infatti, ripristinato l'imposta sostitutiva (nella misura del 10 per cento) a favore dei premi di risultato di ammontare variabile. La normativa era stata fortemente revisionata rispetto a quella adottata per il 2008, con un approccio incrementale (i premi devono, ora, essere correlati a indicatori di performance crescenti) e nel rispetto di una procedura formale che coinvolge il deposito del premio (aziendale o territoriale) tramite la procedura di “clicklavoro”.
Sotto il profilo quantitativo il punto di maggiore interesse è stato l'ampliamento della platea dei beneficiari (il tetto per l'accesso all'agevolazione è stato collocato a 50mila euro di redditi da lavoro dipendente nell'anno precedente alla percezione del premio).
Significativo anche il limite di premio detassabile (fissato a 2.000 euro lordi ma elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).
Tali valori sono quelli riproposti nella CU2017 e trasferiti nel 730/2017 per l'anno 2016, i cui dati sono ora da riportare nella CU2018.
Tale evenienza si verifica solo se, in sede di 730, il Caf o l'intermediario su indicazione dello stesso contribuente hanno corretto l'operato del sostituto.
In particolare, nella casella viene indicata una imposta sostitutiva che presuppone la tassazione di somme incentivanti o premiali aventi i requisiti previsti da norma e decreto attuativo, che il sostituto aveva assoggettato a tassazione a ritenuta ordinaria. Per fare ciò, il contribuente ha barrato la casella 7 nel rigo C4 del modello 730/2017.
L'agevolazione, attuata dal DM 25 marzo 2016, è stata estesa alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, formula che sarà verosimilmente analizzata in una imminente circolare.

