01 maggioSTUDI PROFESSIONALI - CONFPROFESSIONI
IstitutoUna tantum
Adempimento
Le Parti convengono di definire un importo una tantum/di compensazione a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del C.C.N.L. avvenuta il 31.3.2018 e la sottoscrizione del rinnovo. La somma pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L. e va erogata nelle seguenti tranche:
- 200 euro 1.5.2024;
- 200 euro 1.5.2025.
L'importo può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del T.F.R..
Gli importi vanno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1.4.2018 - 1.3.2024 seguendo le previsioni dell'art. 130 del presente C.C.N.L. (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonché, - per i lavoratori a tempo parziale - sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.
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