01 marzoCHIMICI, GOMMA, PLASTICA, VETRO (ARTIGIANATO)
IstitutoUna tantum
Adempimento
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1.1.2023 - 30.6.2024), ai soli lavoratori in forza al 16.7.2024 (data di sottoscrizione dell'accordo) va corrisposto un importo forfetario una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 110 euro.
L'importo una tantum va erogato in due soluzioni di pari importo: la prima di 55 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024, la seconda di 55 euro con la retribuzione del mese di marzo 2025.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è erogato a titolo di una tantum l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo va inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R..
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2024.
L'importo di una tantum va riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Riproduzione riservata Ⓒ