01 gennaioMARITTIMI - CONFITARMA (ADDETTI AGLI UFFICI)
IstitutoUna tantum
Adempimento
Per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2024 e il mese di giugno 2024 è determinata una cifra una-tantum di cui all’Allegato 1 che va corrisposta, esclusivamente ai marittimi italiani e comunitari in forza alla data della firma dell'Accordo (11.7.2024), in base ai criteri di seguito indicati.
Con riferimento ai marittimi in C.R.L., l'importo una-tantum da corrispondere va calcolato moltiplicando un sesto di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L tra l’1.1.2024 e il 30.6.2024.
Con riferimento ai marittimi iscritti al T.P., l'importo una-tantum da corrispondere va calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o pro-rata per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra l’1.1.2024 e il 30.6.2024.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in due tranche, la prima con le competenze di luglio 2024 (o, per i marittimi iscritti al T.P., del primo mese di imbarco successivo al mese di luglio 2024), la seconda con le competenze di gennaio 2025 (o, per i marittimi iscritti al TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di gennaio 2025), secondo la ripartizione di cui all’Allegato 1.
Qualora il marittimo, avente diritto all'importo una-tantum, venga cancellato definitivamente dalla C.R.L. o dall’elenco del T.P. della Società prima che gli sia stata riconosciuta la seconda tranche, quest’ultima gli va corrisposta al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Al personale di terra in forza alla data della firma dell'Accordo (11.7.2024) va erogata una cifra una-tantum di cui all’Allegato 2, in base ai criteri di seguito indicati:
- Ai dipendenti assunti prima dell’1.1.2024 l’importo va corrisposto per intero.
- Ai dipendenti assunti dopo l’1.1.2024, l’importo una tantum da corrispondere va calcolato moltiplicando un sesto di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di anzianità compresa tra l’1.1.2024 e il 30.6.2024.
- Ai dipendenti in regime di part-time l’importo va erogato in proporzione all'orario di lavoro.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in due tranche, la prima con le competenze di luglio 2024, la seconda con le competenze di gennaio 2025, secondo la ripartizione di cui all’Allegato 2.
Qualora il rapporto di lavoro di un addetto di terra, avente diritto all’importo una-tantum, cessi prima che gli sia stata riconosciuta la seconda tranche, quest’ultima gli verrà corrisposta al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
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