30 giugnoASSICURAZIONI (AMMINISTRATIVI E PRODUZIONE)
IstitutoUna tantum
Riferimenti
Adempimento
Al personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza in servizio a tempo indeterminato va corrisposto - entro il 31.7.2026 - un importo, a titolo di una tantum, che le Parti intendono correlato al periodo di vacanza contrattuale relativo all'anno 2025, pari a euro 550,00 lordi, per una/un dipendente di 4° livello, 7ª classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle di cui all'Allegato 1.
Le Parti convengono che la somma va proporzionata al servizio prestato dal personale avente diritto nel 2025 e che non sarà considerata utile ad alcun effetto contrattuale e di legge e non concorrerà, pertanto, a fini del computo del trattamento di fine rapporto e degli istituti contrattuali economici indiretti e differiti.
Ai fini dell'erogazione di tutti gli importi di cui sopra, il personale dipendente dovrà essere in servizio sia alla data di stipula del presente C.C.N.L. sia alla data di effettiva erogazione delle somme sopra indicate.
In via alternativa e previa opzione del personale interessato, da esercitarsi rispettivamente entro il 30.6.2026, in luogo dell'importo di cui al comma 3 della presente deposizione, può essere riconosciuto un contributo straordinario pari a euro 638,00, per una/un dipendente di 4° livello, 7ª classe, destinato alla forma di previdenza complementare cui la/il dipendente è iscritto, da riparametrare per inquadramento, livello,e per classe di anzianità secondo le Tabelle di cui all’Allegato 1.
Al fine di favorire la fruizione di servizi di Welfare e in linea con le disposizioni di legge in materia fiscale recate al riguardo dall'art. 51 del Tuir, le imprese, entro il 31.7.2026, mettono a dispostone del medesimo personale, sempreché sia in servizio alla data di erogazione, una somma e/o valori pari a euro 450,00 a titolo di "credito welfare", per una/un dipendente di 4° livello, 7ª classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle sotto riportate.
Detto importo sarà utilizzabile, secondo i limiti temporali e le regole aziendali dalla/dal dipendente e dai suoi familiari indicati nell'art. 12 del Tuir alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 51, commi 2 e 3, del Tuir medesimo (D.P.R. n. 917/86).
L'eventuale rimanenza al termine del suddetto periodo non sarà più utilizzabile e verrà versata "d’ufficio" nella posizione individuale della/del dipendente aperta presso il fondo pensione.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende individueranno, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare.
Le Parti concordano, altresì, che il suddetto "credito welfare" si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute mediante regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi sottoscritti in materia, le Parti firmatarie dei medesimi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Le Parti convengono che la somma a titolo di "credito welfare" non sarà considerata utile ad alcun effetto contrattuale e di legge e non concorrerà, pertanto, ai fini del computo del trattamento di fine rapporto e degli istituti contrattuali economici indiretti e differiti.
Riproduzione riservata Ⓒ


