Al personale disciplinato dal presente C.C.N.L. in servizio a tempo indeterminato verrà corrisposto - entro il 31.7.2026 - un importo, a titolo di una tantum, che le Parti intendono correlato al periodo di vacanza contrattuale, pari a euro 450,00 lordi per un dipendente di livello C, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle di cui all'Allegato 2.
La somma sarà proporzionata al servizio prestato dal personale avente diritto nel 2025 e che non sarà considerata utile ad alcun effetto contrattuale e di legge e non concorrerà, pertanto, ai fini del computo del trattamento di fine rapporto e degli istituti contrattuali economici indiretti e differiti.
In via alternativa e previa opzione del personale interessato, da esercitarsi rispettivamente entro il 30.6.2026, in luogo dell'importo di cui alla presente disposizione, potrà essere riconosciuto un contributo straordinario pari a euro 522,00, per una/un dipendente di 4° livello, 7ª classe, destinato alla forma di previdenza complementare cui la/il dipendente è iscritto, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le Tabelle di cui all’Allegato 1A.
Al fine di favorire la fruizione di servizi di Welfare e in linea con le disposizioni di legge in materia fiscale recate a riguardo dall'art. 51 del Tuir, le imprese, entro il 31.7.2026, metteranno a disposizione del medesimo personale di cui ai commi precedenti, sempreché sia in servizio alla data di erogazione, una somma e/o valori pari a euro 350,00 a titolo di "credito welfare", per un livello C, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle di cui all'Allegato 2.
Detto importo sarà utilizzabile, secondo i limiti temporali e le regole aziendali dal personale dipendente e dai suoi familiari indicati nell'art. 12 del Tuir alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 51, commi 2 e 3, del Tuir medesimo (D.P.R. n. 917/86).
L'eventuale rimanenza al termine del suddetto periodo non sarà più utilizzabile e verrà versata "d'ufficio" nella posizione individuale del personale dipendente aperta presso il fondo pensione.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende individueranno, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche del personale dipendente e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare.
Allegato 1 A. Una tantum in previdenza
Allegato 2. Una tantum cash in euro Welfare in euro
|
Incrementi corrisposti in base alla scala parametrale Livello C=100 |
Quadro S |
743,75 |
Quadro |
709,66 |
AS |
608,55 |
A |
584,69 |
B |
549,82 |
C |
522,00 |
D |
479,04 |
Livello D Nuovo assunto |
436,08 |
Livello E |
450,02 |
|
Una Tantum |
Welfare |
Quadro S |
641,16 |
498,68 |
Quadro |
611,78 |
475,83 |
AS |
524,61 |
408,03 |
A |
504,05 |
392,04 |
B |
473,99 |
368,66 |
C |
450,00 |
350,00 |
D |
412,97 |
321,20 |
Livello D Nuovo assunto |
375,93 |
292,39 |
Livello E |
387,95 |
301,74 |