La Cassazione chiarisce che la Pubblica Amministrazione può utilizzare gli atti del procedimento penale per la contestazione disciplinare senza dover procedere a una nuova istruttoria, purché sia garantito il diritto di difesa del lavoratore. Inoltre, conferma che la qualificazione giuridica del fatto è di competenza del giudice e che il principio di immutabilità dell'addebito riguarda i fatti contestati e non la loro qualificazione, consentendo una certa flessibilità nella valutazione disciplinare.
I fatti di causa e la fase di merito
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare intimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti di un proprio dirigente, in relazione ad una condotta omissiva collegata a fatti oggetto di indagine penale.
Il lavoratore aveva adito il Tribunale chiedendo la declaratoria di nullità o illegittimità della determinazione con la quale il MEF aveva definito il procedimento disciplinare avviato il 16 aprile 2015 e successivamente sospeso in ragione della pendenza del procedimento...


