Via libera all’Evr 2023 per gli edili della provincia di Roma
Gli indicatori territoriali sono positivi, ma vanno verificati anche quelli aziendali per poter erogare l’elemento variabile
La cassa edile di Roma e provincia comunica che, con riferimento all'elemento variabile della retribuzione (Evr) riferito all'anno 2023, il 14 aprile scorso Ance Roma–Acer e le organizzazioni sindacali provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Roma e provincia.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 con il triennio 2021/2020/2019 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.La cassa edile ricorda che l'importo di Evr che ciascun'azienda deve concretamente erogare ai propri dipendenti è determinato di anno in anno in base ai risultati di due verifiche: a quella effettuata dalle parti sociali territoriali deve seguire una verifica a livello aziendale.
Concretamente, ciascuna impresa dovrà procedere al raffronto su base triennale dei seguenti due parametri aziendali:
- ore denunciate in cassa edile (o, in alternativa, per le imprese che non abbiano operai alle dipendenze, ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro);
- volume d'affari Iva, rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
Ai fini della verifica dei parametri aziendali relativa al 2023, le imprese prenderanno a riferimento il triennio 2022/2021/2020, confrontandolo con quello 2021/2020/2019.
L'esito può dare luogo a una delle seguenti situazioni:
a) se entrambi i parametri aziendali sono pari o positivi, l'azienda eroga l'Evr nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018;
b) se uno dei due parametri aziendali è negativo, l'azienda eroga l'Evr nella misura del 65% del suddetto 4%;
c) se entrambi i parametri sono negativi, l'azienda non eroga l'Evr.
L'impresa che, per il 2023, corrisponde ai dipendenti l'Evr nella misura ridotta o che non lo corrisponde, deve inviare entro il 15 maggio un'apposita autodichiarazione all’Ance Roma–Acer e alla cassa edile di Roma e provincia, dandone comunicazione alle Rsa o Rsu laddove costituite. Successivamente a tale scadenza, e comunque entro il 31 maggio 2023, l'Ance Roma–Acer informerà le organizzazioni sindacali provinciali delle autodichiarazioni ricevute dalle imprese. Entro i successivi 15 giorni, l'Acer e i sindacati s'incontreranno, se richiesto da queste ultime, per la verifica di tali autodichiarazioni, che comunque sarà effettuata esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale Iva nonché della documentazione della cassa edile riguardante le ore denunciate (o del libro unico del lavoro, nel caso di aziende che abbiano alle dipendenze soltanto impiegati).
L'Evr spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Pertanto, all'esito della verifica aziendale, con la prima retribuzione utile, le imprese dovranno corrispondere ai propri dipendenti anche l'Evr spettante per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2023, oltre che ovviamente quello spettante per il mese corrente. Si rammenta che, per espressa disposizione del Ccnl, l'Evr non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso il Tfr.
Di seguito si riportano i valori dell'Evr.