La Cassazione si pronuncia in merito al licenziamento per giusta causa di un lavoratore assente per malattia e risultato, secondo la società, irreperibile in occasione di plurime visite fiscali. La Suprema Corte conferma l'illegittimità del recesso, valorizzando tre profili centrali: l'ambiguità dei verbali di accesso domiciliare, il limite della fede privilegiata dell'atto pubblico e il corretto riparto dell'onere probatorio nel licenziamento disciplinare. Il datore di lavoro resta onerato della prova piena del fatto contestato e non può trasformare l'incertezza documentale in presunzione di responsabilità del dipendente. Decisiva, inoltre, risulta la previsione del Ccnl Industria Chimica-Farmaceutica, che riconduce l'assenza non comunicata dal domicilio durante la malattia all'area delle sanzioni conservative. La decisione ribadisce così un principio di particolare rilievo pratico: quando la contrattazione collettiva tipizza una condotta come punibile in via conservativa, il licenziamento disciplinare è illegittimo per sproporzione qualificata, anche se il fatto sia in parte disciplinarmente rilevante.

Cass., sez. lav., 2 luglio 2026, n. 22621

I fatti di causa e la fase di merito

La vicenda in commento trae origine da un licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore alle dipendenze di una società osservante il CCNL Industria Chimica-Farmaceutica, risultato assente in più occasioni alle visite fiscali di controllo disposte in seguito alla sua prolungata assenza per malattia, documentalmente riconducibile ad una sciatalgia.

In occasione di due visite mediche di controllo domiciliare, disposte dall'INPS, i verbali avevano riportato l'esito (che fa effettivamente parte...

Riproduzione riservata Ⓒ