Adempimenti

Vittime delle estorsioni, il regime di sospensione degli adempimenti contributivi

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di Antonio Carlo Scacco

Le vittime di richieste estorsive ed usura potranno ottenere il DURC per gli adempimenti contributivi sospesi (denunce mensili, periodiche e relativi versamenti) ricadenti nell'anno successivo all'evento lesivo. Analoga agevolazione, tuttavia, non è contemplata in relazione ad eventuali procedure esecutive in corso relative a crediti riferiti a periodi diversi da quello indicato. Lo precisa la circolare Inps n. 21 del 3 febbraio.

Come si ricorderà la legge 44/1999, nell'intento di agevolare i soggetti danneggiati da attività estorsive, ha previsto a loro favore non solo la possibilità di richiedere una elargizione a titolo di ristoro, ma altresì la sospensione di due anni (novella introdotta dal dl 113/2018) dei termini relativi agli adempimenti amministrativi ricadenti nell'anno successivo all'evento lesivo. Soggetti interessati sono i soli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, lesioni personali, ovvero danni sotto forma di mancato guadagno relativo all'attività esercitata. Da notare che il provvedimento di sospensione, dalla adozione del quale si calcolano i due anni di proroga, è ora rilasciato dal Procuratore della Repubblica (precedentemente dal Prefetto competente per territorio) che conduce le indagini sui delitti che hanno causato gli eventi lesivi. Pertanto sotto il profilo operativo gli incaricati del servizio paghe dovranno fare riferimento al dispositivo di detto provvedimento, in modo da avere ben chiaro quali adempimenti siano suscettibili di sospensione. E' bene anche ricordare che, per essere ammessi a godere del beneficio della sospensione, è necessario presentare istanza alla Sede territoriale presso la quale i soggetti interessati sono iscritti e svolgono gli adempimenti contributivi, allegando copia della richiesta di elargizione. Decorsi i due anni di sospensione per gli adempimenti aventi scadenza nell'anno successivo al provvedimento, la mancata regolarizzazione impedirà il rilascio del DURC (la legge 44/1999, infatti, non introduce alcuna moratoria generalizzata degli adempimenti a favore delle vittime dei reati estorsivi e di usura).

Durante tutto il periodo della sospensione, inoltre, è previsto il beneficio della riduzione delle sanzioni civili che potrà essere richiesto presentando apposita istanza telematica subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni. Si richiede infatti che sia stata riconosciuta la colpevolezza del terzo o che il procedimento sia quantomeno pendente alla data della richiesta di riduzione delle sanzioni. La denuncia, precisa la circolare 21/2022, deve in ogni caso essere stata presentata entro tre mesi dal giorno della conoscenza del fatto che costituisce reato.

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