31 dicembreMARKETING (ANPIT-CISAL)
IstitutoWelfare
Riferimenti
Adempimento
Le Parti, verificato l’apprezzamento del welfare contrattuale introdotto nel previgente C.C.N.L., lo hanno confermato, con gli importi come di seguito precisato:
- per i Dirigenti: euro 1.200/anno;
- per i Quadri: euro 600/anno;
- per gli altri livelli ed operatori di vendita: euro 252/anno.
A decorrere già dall’anno 2024, il welfare contrattuale va erogato, dal datore di lavoro ai lavoratori subordinati in forza e che abbia superato il patto di prova all’atto dell’accredito, entro il 31/12 di ogni anno.
In caso di tempo parziale, i suddetti valori spettanti saranno moltiplicati per l’indice di prestazione del lavoratore.
Le Parti stabiliscono l’erogazione annuale del welfare contrattuale, fermo restando che, nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del lavoratore e per i lavoratori in aspettativa non retribuita, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente nella misura di un dodicesimo del suo valore. A tal fine, la frazione di mese lavorato che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.
Resta comunque inteso che, anche in caso di C.C.N.L. scaduto, il lavoratore manterrà il diritto a ricevere il welfare contrattuale, essendo trattamento economico obbligatorio a tutti gli effetti efficace fino al successivo accordo di rinnovo.
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