01 settembreAGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
IstitutoWelfare
Adempimento
A decorrere dall’1.9.2025 e con esclusivo riferimento ai contratti di durata iniziale o successivamente prorogata pari o superiore a sei mesi, il mancato rispetto del preavviso di cui al comma che precede comporta, a favore del lavoratore, il riconoscimento di un importo a titolo di “welfare” pari ad euro 20 per ogni giorno di preavviso mancante al raggiungimento del numero minimo di 3 giorni. Tale importo ristora per intero il possibile danno patito dal lavoratore per il mancato rispetto del preavviso circa l’informazione della proroga. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 7 sia risultata impossibile da effettuare nei termini previsti in quanto riferita ad un contratto stipulato per ragioni sostitutive di altro lavoratore o lavoratrice in gravidanza, malattia o infortunio e l’Agenzia per il Lavoro dimostri che il mancato rispetto del termine di cui al comma 7 sia imputabile al ritardo della comunicazione della proroga del contratto da parte dell’utilizzatore.
È comunque sempre necessario, in questi casi, l’indicazione nella proroga, congiuntamente all’apposizione del termine, della ragione sostitutiva, collegata alle specificità di cui al periodo precedente.
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