Welfare aziendale tassazione
Ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. I buoni benzina sono fringe benefit riconducibili alla richiamata disposizione e, ai fini di individuare il trattamento fiscale, è irrilevante che siano attribuiti a titolo di welfare. Pertanto, nel caso esposto, essendo superato il limite di 258,23 euro nel periodo d'imposta, le somme attribuite a titolo di buono benzina concorrerebbero integralmente a formare reddito di lavoro dipendente è sarebbero quindi assoggettate ad imposizione fiscale nel loro importo complessivo.
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