Rapporti di lavoro

Whistleblowing: in Gazzetta le regole sul potere sanzionatorio

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di Elena Cannone e Antonella Iacobellis

Dopo quasi un anno dall'entrata in vigore della legge 179/2017 in materia di whistleblowing - che si pone l'obiettivo di tutelare il dipendente che segnala reati o irregolarità di cui viene a conoscenza per ragioni di lavoro - il 19 novembre 2018, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269, la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione ("Anac") 30 ottobre 2018, n. 1033. Con essa è stato emanato il "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis D. Lgs. n. 165/2001" ("Regolamento").
Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore.
In estrema sintesi, il Regolamento prevede che l'Anac può esercitare il potere sanzionatorio:
- d'ufficio, qualora accerti una o più delle violazioni di cui all'art. 54-bis, comma 6, Dlgs n. 165/2001, nell'ambito di attività espletate secondo la direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza dell'Autorità o:
- su comunicazione dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione in cui si ritiene sia stano state commesse tali violazioni. La comunicazione deve essere presentata attraverso il modulo dell'apposita piattaforma informatica, disponibile sul sito istituzione dell'Anac stessa, che utilizza sistemi crittografici tali da garantire la riservatezza (i) dell'identità del segnalante; (ii) del contenuto della segnalazione nonché (iii) della relativa documentazione.
Ricevuta le segnalazioni, il Responsabile del procedimento (individuato nel "dirigente d'ufficio") è tenuto a:
- esaminarle,
- attribuire alle stesse un ordine di priorità ai sensi dell'art. 5 del Regolamento,
- individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento) che si concretizza sia nella presentazione di documentazione probatoria scritta e note difensive sia nella richiesta di audizione di eventuali testi.
Entro 90 giorni dalla segnalazione, il Responsabile del procedimento, salvo specifiche esigenze del procedimento medesimo, invia ai soggetti interessati la comunicazione d’avvio del procedimento, recante specifiche informazioni, mediante lettera di contestazione degli addebiti. Entro 30 giorni dalla notifica della predetta lettera (prorogabile di ulteriori 30 giorni su istanza motivata) gli interessati possono presentare memorie, deduzioni scritte e documenti, accedere agli atti o chiedere di essere ascoltati.
Al termine dell'istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti dell'archiviazione, l'"Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni pervenute all'Anac", comunica all'interessato che intende proporre al "Consiglio dell'Anac" l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. L'interessato può, entro 10 giorni dalla comunicazione, presentare ulteriori memorie difensive, ovvero chiedere che venga accolta una richiesta di audizione, nell'eventualità in cui sussistano fatti nuovi rispetto a quanto accertato durante la fase istruttoria. Il Consiglio dell'Anac è tenuto ad esaminare il contenuto dei nuovi atti difensive, nonché a valutare le risultanze dell'eventuale istruttoria e conseguentemente a confermare o a modificare la sanzione irrogata, emettendo il provvedimento conclusivo che sarà notificato al responsabile dell'infrazione contestata.
Il provvedimento sanzionatorio eventualmente adottato viene poi pubblicato sul sito dell'Anac. L'Autorità, al fine di garantire la tutela della riservatezza del segnalante, può anche decidere di non procedere con la pubblicazione del provvedimento o di finalizzarne una pubblicazione parziale.
Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine previsto nel provvedimento sanzionatorio stesso, l'ufficio competente provvede, senza ulteriore avviso, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
A conclusione dell'iter procedimentale di cui sopra, il Responsabile del procedimento comunica gli esiti del procedimento ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione o la segnalazione.
Il Regolamento prevede, inoltre, anche il cosiddetto "Procedimento sanzionatorio semplificato" allorquando ": a) nell'espletamento dell'attività di vigilanza dell'Autorità venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis; b) la segnalazione della mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis, è (ndr sia) ritenuta ragionevolmente fondata a seguito dello svolgimento dell'attività preistruttoria dell'ufficio".

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