Zona Franca regione Sardegna, presentazione delle istanze dal 17 marzo
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2020 la circolare n. 30711 del 5 febbraio 2020, con cui il ministero dello Sviluppo economico definisce modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella zona franca istituita nei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18 e 19 novembre 2013, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Le risorse disponibili ammontano a circa 4,9 milioni di euro al netto degli oneri per la gestione degli interventi. Le domande potranno essere inviate dalle ore 12 del 17 marzo e sino alle ore 12:00 del 21 aprile 2020 in modalità esclusivamente telematica. Beneficiari dell'agevolazione prevista dal decreto-legge n. 78/2015 sono i soggetti, in forma di impresa o ditta individuale, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi metereologici nel mese di novembre 2013 e che risultano censiti nell'allegato n. 4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell'Ufficio del commissario delegato. Le imprese beneficiarie devono essere costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione e devono rispettare i requisiti previsti per le micro e piccole imprese come previsto dall'allegato I del regolamento (Ue) n. 651/2014, e nel rispetto delle indicazioni cotennute nel decreto del ministro delle Attività produttive 18 aprile 2005. Sono ammissibili tutti i settori di attività svolti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni, a eccezione del settore della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli. Si considera come attività esercitata quella risultante dal codice Ateco 2007 presente sul certificato camerale alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione. Nell'ipotesi in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca, sono svolte, congiuntamente all'attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore agricolo e/o della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l'attività ammissibile.
Affinché i soggetti possano beneficiare delle agevolazioni è indispensabile che le imprese svolgano la propria attività all'interno della zona franca. A tali fini le imprese, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, devono: avere la sede principale o un'unità locale, come risultante dal certificato camerale, ubicata all'interno della zona franca; essere in stato «attiva», come risultante dal certificato camerale. La circolare precisa inoltre che le imprese beneficiarie non devono essere sottoposte a procedure concorsuali. In riferimento alle agevolazioni concedibili, il contributo massimo spettante a ciascun beneficiario è pari all'ammontare complessivo dei ricavi riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso alla data dell'istanza, fermi restando i limiti del Regolamento de minimis. Le agevolazioni sono concesse nella forma del «contributo in conto esercizio» e possono essere fruite dalle imprese beneficiarie entro cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione. Nel modulo di istanza telematica, l'impresa richiedente deve indicare: l'ammontare complessivo dei ricavi riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata; gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di «de minimis» e in termini di «impresa unica» alla data di presentazione dell'istanza, nel predetto triennio di riferimento. La presentazione delle istanze avviene in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del ministero dello Sviluppo economico: www.mise.gov.it . L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (Cns) da parte del rappresentante legale dell'impresa o ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica. Per i soggetti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.
A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante pec all'indirizzo zfu@pec.mise.gov.it. La richiesta, che potrà essere inoltrata a partire dalle ore 12:00 del 9 marzo 2020 ed entro le ore 12:00 del 3 aprile 2020, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa proponente è infine richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva e la sua registrazione nel registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.
La registrazione della pec nel registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica. Il MiSE, inoltre, fa presente che la misura non è "a sportello" e l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio nè penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Di conseguenza le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.
L'importo dell'agevolazione riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario viene calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra tutti i soggetti ammissibili, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei ricavi riportati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dall'impresa alla data di presentazione dell'istanza . Nel caso in cui l'importo delle agevolazioni complessivamente spettante alle imprese istanti sia superiore all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, il Ministero procede al riparto delle stesse in proporzione al contributo massimo spettante a ciascun beneficiario.