L'Inail, con la circolare 31/2022, ha fornito istruzioni per la gestione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, con particolare riferimento all'inquadramento previdenziale e assicurativo.
Allo scopo, appare opportuno ricordare che, in caso di codatorialità e distacco presso una azienda facente parte di una rete, l'impresa indicata come datore di lavoro di riferimento nel nuovo modello unirete è quella alla quale è imputato, ai fini previdenziali e assicurativi, il lavoratore in codatorialità ed è, quindi, considerata datore di lavoro a tutti gli effetti e tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
In particolare, l'impresa referente è tenuta a:
• presentare le denunce riguardanti le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate;
• effettuare l'autoliquidazione annuale dei premi;
• presentare le denunce di infortunio e di malattia professionale ed effettuare le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità.
La circolare 31/2022 precisa che, ai fini della determinazione dei premi dovuti dal datore di lavoro di riferimento, valgono le regole generali. Si applicano, quindi, le pertinenti voci di tariffa previste nella gestione tariffaria di appartenenza del datore di lavoro di riferimento, individuate in base ai rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto secondo la classificazione tecnica delle lavorazioni esercitate dal medesimo datore di lavoro. Ne deriva che, se la lavorazione a cui è adibito il lavoratore in codatorialità è già presente con la corrispondente voce di tariffa nella Pat del datore di lavoro di riferimento, non è necessaria alcuna denuncia di variazione del rischio. In caso contrario, devono essere istituite le voci di rischio corrette nella gestione tariffaria di appartenenza dell'impresa indicata come datore di lavoro di riferimento. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro di riferimento eserciti un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa. In questo caso, la retribuzione imponibile del lavoratore in codatorialità deve essere ripartita proporzionalmente tra le pertinenti voci di tariffa in base all'incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività lavorativa svolta.
L'Inail chiarisce, inoltre, che l'applicazione di eventuali riduzioni dei premi assicurativi segue la disciplina applicabile al datore di lavoro di riferimento. Ad esempio, per quanto riguarda la riduzione dei premi per gli artigiani, i requisiti per la fruizione devono sussistere in capo al datore di lavoro di riferimento, che deve essere necessariamente inquadrato nel settore artigianato.
Per quanto riguarda le denunce di infortunio e di malattia professionale, è necessario che il datore di lavoro di riferimento specifichi nelle denunce la circostanza che il lavoratore è in codatorialità. Al riguardo, la circolare precisa come deve essere individuata e quantificata la retribuzione da indicare nella denuncia ai fini del corretto conteggio delle prestazioni economiche. In sede di istruttoria, inoltre, potrebbero essere richieste al datore informazioni e documentazione in merito alle regole d'ingaggio.
Quanto agli obblighi in materia di salute e sicurezza per "datore di lavoro" si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nel caso in cui il lavoratore in codatorialità svolga la prestazione lavorativa in più luoghi di lavoro, ognuno riferito a un diverso co-datore di lavoro, questi ultimi sono tenuti ai corrispondenti obblighi di prevenzione e protezione.
Ne consegue che l'azione di regresso, in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è esperibile dall'Inail nei confronti di chi sia gravato della posizione di garanzia datoriale verso il lavoratore infortunato.
Da ultimo, la circolare indica che, in presenza di prestazione lavorativa resa nell'arco della stessa giornata presso più luoghi di lavoro riferiti ai co-datori di lavoro, l'infortunio avvenuto durante il percorso che collega i predetti luoghi di lavoro non si qualifica come infortunio in itinere, ma come infortunio in attualità di lavoro.

