In materia di retribuzione variabile, la responsabilità del datore di lavoro per l’omessa fissazione degli obiettivi non comporta automaticamente il pagamento del premio al lavoratore né un risarcimento parametrato al suo intero importo. L’onere della prova grava sul lavoratore e deve riguardare la concreta probabilità di conseguimento del risultato.
È il principio chiarito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza 1235/2026: la sezione lavoro è tornata sul tema della perdita di chance connessa alla...

