L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 148/2026, che ha sostituito l’articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir, prevede che il valore dell’automobile fringe benefit sia incrementato del 5% in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore.

La maggiorazione del 5% si applica sul valore del benefit del veicolo, anche ai veicoli elettrici e ibridi plug-in, e in aggiunta alla maggiorazione del 50% per quelli oltre il quinto anno...

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