1. L’adempimento in sintesi

L’articolo 28 del decreto legge 48/2023 (cd. Decreto Lavoro) ha introdotto un incentivo all’assunzione con contratto a tempo indeterminato, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti assimilabili, di soggetti con disabilità e di età inferiore a

trentacinque anni. Il DPCM - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 27 giugno 2024, pubblicato nella GU del 23 agosto 2024, ha disciplinato le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del predetto incentivo stabilendo altresì (articolo 4) che le relative domande per l’accesso dovranno essere presentate, a pena di decadenza, a partire dal 2 settembre 2024 ed entro il 31 ottobre 2024. Con messaggio n. 2906 del 29 agosto, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’inoltro delle relative domande.

2. Soggetti interessati

I soggetti che possono richiedere il contributo sono: gli enti del Terzo settore (ex articolo 4 del codice del Terzo settore); le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe.

I lavoratori per i quali è possibile richiedere il contributo sono le persone con disabilità, di età inferiore ai trentacinque anni, assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024. Rientrano nella agevolazione le trasformazioni a tempo indeterminato, anche part- time, di rapporti a termine, purché la trasformazione sia intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

Attenzione: la norma parla di assunzioni effettuate ai sensi della legge 68/1999 ma la relazione illustrativa e tecnica sembrerebbero includere anche le assunzioni di soggetti con disabilità effettuate al di fuori delle quote minime obbligatorie stabilite dalla predetta legge. Inoltre il DPCM afferma esplicitamente che il contributo è cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità.

3. I requisiti per l’accesso

Il contributo rientra nella disciplina «de minimis» di cui al regolamento (UE) n.

2023/2831.

Come si ricorderà dal 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la nuova disciplina de minimis con alcuni rilevanti differenze rispetto al passato, a partire dalla elevazione della soglia massima di esenzione. Dal 1 gennaio 2024 il nuovo massimale degli aiuti è pari ad euro 300.000 nel triennio (il precedente massimale era pari a euro 200.000). Oltre all’innalzamento del massimale, il nuovo regolamento si caratterizza per la rilevante modifica introdotta alle modalità di computo del periodo triennale da prendere in considerazione ai fini del calcolo del massimale. Nel nuovo regolamento, infatti, si parla solo dei “tre anni precedenti”, senza ulteriori specificazioni. Per il settore agricolo si applica il regolamento 1408/2013/UE, da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2019/316. L’importo degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non deve superare i 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari . l regolamento 717/2014, da ultimo modificato con regolamento 2023/2391, si applica agli aiuti di piccola entità concessi ad imprese nel settore della pesca e dell’acquacoltura, con talune eccezioni. La soglia massima consentita è pari ad euro 30mila nell’arco di tre esercizi finanziari. Per tutti i regolamenti de minimis minori si applicano ancora le vecchie regole circa il computo della base mobile (cd. rolling base), ossia la determinazione della base temporale di riferimento riferita ai tre esercizi fiscali.

Si richiede, inoltre, che il datore di lavoro sia in regola con il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. La misura del contributo

Il contributo è pari a euro dodicimila, come contributo una tantum per l’assunzione effettuata, più mille euro al mese dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo (la parte mensile) è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Stando alla lettera della norma e salvo diverse interpretazioni amministrative, un lavoratore con disabilità assunto a tempo indeterminato il 1 agosto 2020 ed in servizio fino al 30 settembre 2024, potrà fruire di un contributo massimo pari a 12.000 + 1.000 x 50 = euro 62.000.

La erogazione dei contributi è tuttavia soggetta ai limiti previsti dalle risorse stanziate a tale fine. Ove risulti superato il limite di spesa, si procede riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo.

5. Come fare per

Come anticipato per accedere al contributo i soggetti in possesso dei necessari requisiti devono presentare, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, domanda on-line sul portale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale www.inps.it (si attendono ulteriori comunicazioni da parte dell’Istituto). Il messaggio INPS 2906/2024 ha chiarito che le domande possono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati. Più in particolare deve essere utilizzato il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale, e successivamente selezionare “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”,

Alle domande presentate è attribuito un codice identificativo.

Attenzione: ai sensi dell’articolo 6 del DPCM entro trenta giorni dalla data di efficacia del decreto, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con

disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano apposita convenzione con INPS con cui sono disciplinate le ulteriori modalità per l’istruttoria delle istanze pervenute, l’erogazione del contributo, nonché lo svolgimento delle relative procedure di controllo.

Le domande si presentano utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf (Allegato n. 2 al messaggio 2906/2024) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Alla istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto

segue:

a) i dati identificativi dell’ente che richiede il contributo;

b) il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore;

c) le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell’ente richiedente;

d) il numero delle persone con disabilità assunte con il relativo codice fiscale, e il codice della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro;

e) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l’accredito, che deve essere intestato all’ente richiedente;

Attenzione: i dati di cui sopra si presentano mediante un file, in formato .csv, secondo il template contenuto nell’Allegato n. 3 del messaggio 2609/2024.

e) la dichiarazione di regolarità contributiva;

f) il rispetto delle soglie massime previste dalla disciplina degli aiuti de minimis (vedi infra);

h) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.

La trasmissione della domanda

Secondo le indicazioni contenute nel messaggio 2609/2024, la trasmissione della domanda deve rispettare le seguenti fasi:

a) si accede al “Cassetto previdenziale del contribuente”;

b) si seleziona la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere la domanda del contributo;

c) si crea una nuova comunicazione tramite il menu “Crea Comunicazione”, presente sotto la voce “Contatti”;

d) si seleziona “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, sotto la voce “Assunzioni agevolate e sgravi”;

e) si allegano i file (in formato pdf e csv) come sopra specificato, oltre alla copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario, sempre in formato .pdf;

Attenzione: la dimensione di tutti i file allegati non può superare la dimensione massima di 4 MB; se la dimensione dovesse eccedere tale limite, è necessario suddividere i file stessi e procedere con più trasmissioni

f) trasmettere la domanda attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, comprensiva dei file di cui sopra, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.

6. Vicende successive

Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, l’INPS procederà alla valutazione delle stesse ed a pubblicare l’elenco dei destinatari del contributo. Gli esiti delle domande, a seguito delle elaborazioni di prima accoglienza, saranno forniti ai datori di lavoro tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale”.

Attenzione: il contributo sarà erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.

Il contributo sarà in ogni caso decurtato dell’importo occorrente per gli oneri connessi alla stipula di apposita convenzione per le operazioni relative all’erogazione del contributo e alla gestione del Fondo.

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