1. I comportamenti in sintesi

Il presente contributo per è tratto da Modulo24 Pensioni e Previdenza

I lavoratori subordinati che devono obbligatoriamente cessare il rapporto di lavoro quando fanno domanda di pensione, non possono rioccuparsi né con lo stesso datore di lavoro, né con un altro, a partire dalla stessa data di decorrenza della pensione. Eccezione a questa regola è il caso del lavoratore che accede alla pensione di vecchiaia dopo avere cessato il rapporto di lavoro e che può legittimamente rioccuparsi presso un altro datore di lavoro anche senza soluzione di continuità. Perciò:

- il lavoratore chiede una pensione anticipata: non può rioccuparsi il giorno di decorrenza della pensione (in genere il successivo a quello di cessazione del rapporto precedente) né col proprio né con altri datori di lavoro

- il lavoratore chiede una pensione di vecchiaia: può rioccuparsi il giorno di decorrenza della pensione (in genere il successivo a quello di cessazione del rapporto precedente) con un altro datore di lavoro ma non col precedente.

La violazione di tali limitazioni possono comportare il rigetto o la revoca della domanda di pensione.

L’avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro è comprovata tramite l’avvenuto esperimento di tutte le formalità documentali e comunicative conseguenti alla cessazione del rapporto: dimissioni telematiche del lavoratore, comunicazioni del datore al collocamento e scritture di legge (libro unico lavoro), liquidazione di tutte le competenze economiche ecc.

Anche se l’Inps lo ammette solo in parte, la giurisprudenza richiede costantemente che nei fatti si dimostri da parte dei lavoratori, che il rapporto originario si è risolto realmente e non in modo fittizio al solo scopo di ottenere una pensione.

Non è perciò obbligatorio attendere un determinato intervallo di tempo tra la cessazione del rapporto per pensionarsi e la rioccupazione successiva ma, se ciò avviene con lo stesso datore di lavoro e alle medesime condizioni (precisa la giurisprudenza), c’è il rischio che ciò configuri una presunzione di simulazione della risoluzione del rapporto. Tuttavia, il lavoratore/pensionato può provare una serie di indici sintomatici del fatto che, oltre al trascorrere del tempo tra i due rapporti, il successivo ha caratteristiche nuove e completamente diverse da quello precedente.

In caso di lavoro autonomo non è invece necessario cessare l’attività per potersi pensionare salvo in caso di richiesta di Ape sociale.

2. Soggetti interessati

Lavoratori subordinati che si pensionano e presentano o hanno presentato la relativa domanda per qualsiasi prestazione pensionistica di vecchiaia o anticipata spettante.

3. Come fare

L’art. 22 comma 1, lett. c) della legge 30 aprile 1969 n. 153, subordina il conseguimento della pensione di anzianità alla condizione che gli assicurati non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nel ribadire che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6), ha altresì esteso detto requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7).

Molti lavoratori prima di andare in pensione si pongono il problema se possono o meno continuare a lavorare quando sono in pensione, magari proprio col proprio datore di lavoro, soprattutto se è possibile cumulare la pensione col reddito di lavoro.

Il problema però non è tanto questo, anche perché i casi di divieto di cumulo reddituale sono abbastanza rari rispetto al passato e limitati, in pratica, alla pensione ai precoci, a chi beneficia di quota 100, 102 o 103 o ha accesso all’Ape sociale.

Il vero problema è in realtà, per i lavoratori dipendenti che devono cessare il rapporto di lavoro in essere per pensionarsi, la rioccupazione in un nuovo rapporto di lavoro. Sappiamo infatti che, una delle condizioni che la legge pone per percepire sia per la pensione di vecchiaia che quelle anticipata è, oltre ai requisiti anagrafici e/o contributivi, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Afferma la Corte di cassazione in una sentenza tra le più importanti e significative in materia, la n. 14417 del 27 maggio 2019, che la pensione e’ liquidabile alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato in essere, anche diverso da quello in riferimento per il quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione.

Precisiamo però che cessare “qualsiasi” rapporto di lavoro subordinato in essere si riferisce ai rapporti che hanno concorso attraverso il versamento dei relativi contributi a costituire la prestazione pensionistica. Prendiamo, ad esempio, un lavoratore che ha in corso due rapporti, uno con iscrizione al FPLD dell’Inps e l’altro con il Fondo di previdenza dello spettacolo attivo da 3 anni. Fa domanda di pensione solo al FPLD avendo maturato con esso i requisiti di età e contribuzione, puntando a maturare, nel Fondo dello spettacolo, una pensione supplementare che quindi non concorre alla formazione della pensione che sta per chiedere. Pertanto, il rapporto nel settore dello spettacolo non dovrà essere cessato.

L’intervallo di tempo tra un rapporto e l’altro - Secondo l’INPS (circ. 89/2009) è vietato, pena la revoca della pensione, cessare il rapporto di lavoro per ottenere il trattamento pensionistico e il giorno dopo, contestualmente alla decorrenza del trattamento pensionistico, rioccuparsi presso lo stesso o un altro datore di lavoro. Tuttavia, questa limitazione, nel caso di fruizione della pensione di vecchiaia con successiva rioccupazione, è inapplicabile.

Infatti, il principio generale è che la produzione di reddito da lavoro - dopo il perfezionamento dei requisiti per la pensione- esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l’esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell’articolo 38 Cost. comma 2) mezzi adeguati alle esigenze di vita, cioè di garantire una pensione. Questa incompatibilità è assoluta al momento della domanda di pensione. Perciò qualsiasi cessazione fittizia del rapporto, oppure la rioccupazione il giorno successivo alla decorrenza del trattamento previdenziale è illegittima.

Quando un lavoratore dipendente va in pensione deve realmente cessare il rapporto di lavoro in essere e se intende rioccuparsi con lo stesso datore di lavoro non può fare decorrere questo nuovo rapporto dallo stesso giorno di decorrenza della pensione, sia anticipata che di vecchiaia.

Quanto tempo deve fare trascorrere tra un rapporto e l’altro? Per l’INPS non è necessario lasciare uno spazio di tempo tra il primo e il successivo rapporto di lavoro affinché venga riconosciuta liquidabile la pensione, anche quando ci si rioccupa con lo stesso datore di lavoro. La Giurisprudenza di Cassazione però ha un’altra posizione in quanto, nelle controversie tra l’altro promosse dall’Inps che contesta la risoluzione fittizia del rapporto, considera presunzione semplice del carattere simulato della cessazione del rapporto di lavoro la risoluzione seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro (confermato da Cass. 34527/2023).

Serve pertanto, uno stacco temporale tra il precedente rapporto subordinato e l’avvio di un nuovo rapporto con lo stesso datore di lavoro, stacco che la Cassazione non quantifica dal punto di vista temporale ma che andrà valutato in relazione al fatto che il nuovo rapporto non sia la semplice riproposizione del precedente. In caso contrario, si configurerebbe una presunzione di simulazione dell’effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento. Tale presunzione, tuttavia, può essere vinta mediante il ricorso a plurimi potenziali indici sintomatici, ulteriori rispetto ad un mero dato temporale, idonei a provare il carattere realmente novativo del rapporto di lavoro successivo al pensionamento. In altre parole, fermo restando la necessità di lasciare uno spazio di tempo tra un rapporto e l’altro, se il secondo rapporto dovesse essere realmente novativo in termini di mansioni e compiti affidati, non ci sarebbe problema a riprendere quasi immediatamente l’attività lavorativa subordinata. Perché cambino le “condizioni” cosa occorre fare per non incappare nell’accusa di avere simulato la cessazione?

Possiamo fare una prima conclusione generale su questo aspetto chiave dell’intervallo di tempo richiesto: più il nuovo rapporto è la riproposizione fedele del primo, maggiore deve essere il lasso di tempo di distacco tra i due, salvo che l’interessato provi una reale nuova esigenza produttiva o organizzativa di riassunzione. Facciamo alcuni esempi:

1) Tizio cessa il rapporto, il lavoratore va in pensione e dopo 10/20 giorni si rioccupa con lo stesso datore con le stesse mansioni di prima; in mancanza di prove contrarie l a cosa ha tutta la sembianza di una simulazione, mascherata da uno stacco temporale fittizio e solo formale;

2) se invece, nella stessa situazione, emerge che il sostituto di Tizio, si è dimesso dopo una settimana e che la riassunzione del lavoratore/pensionato con gli stessi compiti era necessitata da un’improvvisa e non prevista carenza organizzativa colmabile assumendolo magari temporaneamente in vista di trovare il sostituto definitivo.

Part time – Nemmeno un contratto part time successivo e in sequenza ad un rapporto subordinato a tempo pieno è sufficiente a costituire quella novazione dei compiti. Così ha deciso la Cassazione con la sentenza 27630/2025. La riduzione dell’orario di lavoro non muta le caratteristiche del rapporto se continua con gli stessi compiti precedenti anche se basato su un orario di lavoro inferiore.

Altre tipologie contrattuali – Non ci risulta che la giurisprudenza abbia affrontato il possibile reimpiego con una tipologia contrattuale non più subordinata ma bensì autonoma o parasubordinata. Dal nostro punto di vista la riproposizione degli stessi compiti senza soluzione di continuità col precedente rapporto subordinato con l’unica differenza di una diversità solo formale (rapporto autonomo anziché dipendente) non cambia la sostanza. In più oltre al rischio di revoca della pensione per via della cessazione simulata, si aprirebbe una questione di possibile annullamento del rapporto autonomo e trasformazione dello stesso in rapporto subordinato, con, a carico del datore di lavoro, il rischio di sanzioni e recupero di contributi.

Se viceversa, il nuovo rapporto non subordinato cambia realmente la modalità di svolgimento della prestazione precedente affidando al lavoratore compiti in totale autonomia con la possibilità di dare un apporto personale diverso da prima anche in termini di iniziativa e creatività e di maggiore produttività, non ci sono problemi a riconoscerne la legittimità.

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