1. L’adempimento in sintesi

Dal 10 aprile 2024 i datori di lavoro ed i loro intermediari (ad es. consulenti del lavoro), avranno a disposizione una piattaforma informativa on line denominata PRISMA (l’acronimo sta per PR-ospetto I-nformativo S-intetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al MA-ssimale) il cui scopo sarà quello di consentire di rilevare le informazioni note all’INPS e utili a supportare il datore di lavoro nella valutazione del corretto adempimento dell’obbligo contributivo in relazione all’applicabilità o meno del massimale.

Il massimale contributivo ex articolo 2 co. 18 della legge 335/1995 rappresenta il limite oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali (né viene computata per il calcolo della prestazione pensionistica) e riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e coloro che abbiano optato per il regime contributivo. Circa la prima condizione si fa riferimento agli accrediti contributivi, anche riferiti a gestioni diverse, relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi, in Italia o all’estero, entro il 31 dicembre 1995 (inclusa la contribuzione figurativa, riscatti ec.). Circa la seconda condizione (opzione) si intende la scelta, di carattere irrevocabile, validamente esercitata dal soggetto e ratificata dall’INPS.

2. Soggetti interessati

Al servizio possono accedere i datori di lavoro ovvero i loro intermediari (ex lege 12/1979).

Attenzione: in una prima fase solo i datori di lavoro privati e relativi intermediari potranno accedere al servizio. Con successive istruzioni saranno rese note le modalità operativa attraverso le quali anche tutti gli altri datori di lavoro, ivi incluse le amministrazioni pubbliche, potranno accedere al servizio.

3. Cosa fa ed a cosa serve la piattaforma on line PRISMA

In sostanza la piattaforma rilascia, al termine della procedura (v. infra), un prospetto di sintesi dei dati concernenti la anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi. I dati concernenti il lavoratore hanno solo contenuto minimo (per la tutela della sua privacy).

I dati presenti nel prospetto sono i seguenti:

 

Le informazioni rilasciate sono utili al datore di lavoro ed al suo consulente in quanto è possibile che, per un difetto di comunicazione tra datore e lavoratore ovvero a causa della successione di rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno, nonché a causa di altri motivi riconducibili alla gestione delle informazioni inerenti i rapporti di lavoro, si assuma a riferimento, per il calcolo della contribuzione dovuta, un imponibile contributivo che risulti eccedente rispetto a quello previsto dalla citata norma della legge n. 335/1995 (per l’anno 2024 il massimale contributivo è pari ad euro 119.650,00 , si veda circolare INPS 21/2024). Si noti infatti come l’eventuale contribuzione versata in eccesso sia soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro, in quanto indebito oggettivo ex articolo 2033 del codice civile, con assoggettamento al peculiare regime prescrizionale di dieci anni (ex articolo 2946 del codice civile). L’articolo 2033 del codice civile a sua volta dispone nel senso che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, con la sola aggiunta dei frutti e degli interessi dal giorno del pagamento, se chi ha ricevuto il pagamento era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Attenzione: conformemente ai principi generali che regolano la restituzione della contribuzione indebitamente versata, le somme che non potranno formare oggetto di rimborso a causa del decorso del termine prescrizionale, rimarranno acquisite all’Inps fermo restando che saranno comunque improduttive di effetti previdenziali.

Attenzione: il valore del prospetto è solo informativo e non certificativo circa i dati in esso rappresentati. Per tale motivo, al fine di evitare il ricorrere di versamenti eccedenti il predetto massimale, è fortemente consigliato continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori circa il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione (si pensi al lavoratore che opti per il sistema contributivo, oppure al lavoratore rientrante nel sistema contributivo destinatario di accredito figurativo “a domanda” anteriore al 1 gennaio 1996, oppure al lavoratore che possa far valere contribuzione da riscatto o da ricongiunzione anteriore alla predetta data, al lavoratorepart-time che ha diversi rapporti simultanei nel corso dell’anno ec.).

4. Come fare per

L’accesso alla piattaforma si effettua attraverso il cassette previdenziale. Il riconoscimento e la legittimazione all’accesso sul codice fiscale del lavoratore da parte del datore di lavoro sono condizionati alla verifica che si tratti di soggetto che trasmette i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore (Uniemens). E’ peraltro possibile ottenere il prospetto per un lavoratore dipendente non più in forza, ove emerga l’interesse diretto del datore di lavoro con riferimento al corretto adempimento del relativo obbligo contributivo (ad esempio, in caso di corresponsione di somme arretrate a seguito di contenziosi già avviati e pendenti alla data della cessazione ec.).

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