1. L’adempimento in sintesi

Con la circolare 92/2026 l’Istituto introduce un sostanziale mutamento di indirizzo (“interpretazione evolutiva”) rispetto alla storica disciplina della decorrenza della malattia, precedentemente basata sulla circolare n. 147 del 15 luglio 1996 (confermata dalla prassi e dalle guide ufficiali dell’Istituto fino a tutto il 2024/2025).

2. Le regole precedentemente in vigore

Fino all’emanazione della circolare 92/2026, l’Inps applicava le istruzioni dettate dalla circolare 147/1996. In base a tale ultima nota di prassi, come regola generale la prestazione previdenziale di malattia decorreva dalla data di rilascio del certificato medico (ossia il giorno in cui veniva effettuata la visita). A tale regola era ammessa, come eccezione, la possibilità di indennizzare anche il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato unicamente in caso di visita domiciliare. Per l’applicazione di questa deroga dovevano sussistere contemporaneamente tre condizioni: a) la visita doveva essere certificata espressamente come “domiciliare”; b) il medico doveva valorizzare il campo “Dichiara di essere ammalato dal...” indicando il giorno precedente; c) il giorno precedente doveva essere un giorno feriale.

Attenzione: se il lavoratore si recava personalmente in ambulatorio, la retroattività del certificato era esclusa categoricamente. Qualsiasi giorno precedente alla visita ambulatoriale era considerato giorno “non documentato” e “non indennizzabile”. La malattia decorreva inevitabilmente dal giorno della visita, interrompendo l’eventuale continuità degli eventi morbosi in caso di ritardo nell’ottenimento del certificato di continuazione, con conseguente applicazione di nuove carenze.

3. Le nuove regole

Dal 4 settembre 2026, data di emanazione della circolare 92/2026, è stato superato l’orientamento restrittivo risalente al 1996 per adattare la prassi Inps alla realtà dell’assistenza sanitaria territoriale odierna. A decorrere da tale data, infatti, la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche nel caso di visita ambulatoriale.

Perché la svolta?

L’Inps, in accordo con il Ministero del Lavoro, evidenzia che l’attuale contesto sociosanitario italiano è profondamente mutato. La progressiva diminuzione del numero di medici di medicina generale (MMG), il sensibile aumento del loro carico di lavoro e la prassi ormai consolidata di programmare gli accessi agli ambulatori su prenotazione (per evitare sovraffollamenti in sala d’attesa) impediscono spesso al medico di ricevere il lavoratore lo stesso giorno in cui insorge il malessere. Era quindi ingiusto penalizzare il lavoratore escludendolo dalla tutela economica per motivi puramente organizzativi o di carico assistenziale del medico.

4. Come fare per

Vi sono però dei requisiti da rispettare. Per beneficiare del riconoscimento del giorno precedente in caso di visita ambulatoriale, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

A) Il medico deve compilare correttamente nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal...”;

B) Il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato non deve essere un giorno festivo infrasettimanale;

C) Il giorno immediatamente precedente non deve cadere di sabato o di domenica. Infatti nei giorni festivi di sabato e di domenica, è capillarmente garantita la continuità assistenziale (guardia medica). In queste giornate il lavoratore ha l’onere di rivolgersi a tale servizio per ottenere la certificazione tempestiva, non potendo quindi invocare l’impossibilità organizzativa del proprio medico curante.

Un esempio

Per comprendere concretamente l’impatto delle nuove regole sulla gestione della malattia, si ipotizzi il seguente scenario. Sia un lavoratore, sig, Mario Rossi, avente diritto all’indennità di malattia Inps. Lunedì 7 settembre 2026 il lavoratore si ammala e si assenta dal lavoro. Martedì 8 settembre 2026 il lavoratore effettua una visita ambulatoriale presso il proprio medico curante. Il medico rilascia un certificato con prognosi di 5 giorni (fino a sabato 12 settembre), indicando nel campo della dichiarazione: “Dichiara di essere ammalato dal 07/09/2026”. Il Codice PUC (Protocollo Univoco Certificato) generato è XYZ123456789. Ecco come cambia la gestione di questa specifica fattispecie confrontando il vecchio ed il nuovo sistema.

Vecchie regole (ex circolare 147/1996 e prassi previgente)

Sotto il vecchio regime, l’Inps non riconosceva in alcun modo la retroattività di un giorno per le visite effettuate in ambulatorio, pertanto la malattia veniva riconosciuta solo a partire da martedì 8 settembre (giorno della visita). La giornata feriale di lunedì 7 settembre veniva considerata “non documentata” e “non indennizzabile” ai fini previdenziali. Circa le conseguenze operative sul flusso Uniemens, pur con l’obbligo del tracciato giornaliero (introdotto a marzo 2026), il datore di lavoro non poteva associare il codice di malattia “MAL” alla giornata di lunedì 7 settembre agganciandolo al PUC del certificato dal momento che l’Inps avrebbe scartato l’abbinamento o respinto la richiesta di conguaglio. Nel calendario giornaliero Uniemens dell’elemento , il datore di lavoro doveva registrare il 7 settembre con codici di assenza diversi (es. permessi retribuiti ROL, ferie o assenza ingiustificata) per giustificare l’assenza in busta paga ed evitare sanzioni. La carenza di 3 giorni (interamente a carico del datore di lavoro) iniziava a decorrere solo da martedì 8 settembre.

Nuove regole (ex circolare 92/2026 e messaggio 3029/2025)

Dal 4 settembre 2026, con la diffusione della circolare 92/2026, l’Inps riconosce il giorno feriale precedente alla visita ambulatoriale se il medico ha debitamente inserito la data di dichiarata insorgenza della malattia. La tutela previdenziale della malattia decorre regolarmente da lunedì 7 settembre, pertanto il lunedì è interamente giustificato e indennizzato come giorno di malattia.

Quale Impatto sull’Uniemens?

Grazie al sistema di segnalazione giornaliera e all’uso dei codici PUC obbligatori, l’evento viene trasmesso all’Inps in totale continuità e senza anomalie. Nello specifico:

A) giorno 07/09/2026 (lunedì): nel calendario giornaliero dell’elemento , il datore di lavoro inserisce il codice di anomalia/malattia (es. “MAL” per l’avvio della carenza) e lo associa direttamente al codice PUC del certificato emesso il giorno successivo (XYZ123456789). L’INPS valida automaticamente la giornata poiché il lunedì (giorno feriale) precede immediatamente il martedì (giorno di rilascio del certificato ambulatoriale);

B) giorni dal 08/09/2026 al 12/09/2026: vengono trasmessi nel flusso giornaliero associando a ciascuna data il medesimo codice evento “MAL” e lo stesso codice PUC XYZ123456789 [8]. La carenza di 3 giorni inizia a decorrere regolarmente da lunedì 7 settembre (giorni di carenza: lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9), anticipando l’inizio dell’indennizzo Inps a giovedì 10 settembre.

Casi particolari

Se la malattia inizia il lunedì festivo e il lavoratore si reca in ambulatorio solo il martedì, la malattia previdenziale decorre ufficialmente da martedì (giorno di rilascio del certificato). Il lunedì festivo precedente è considerato “non documentato” ai fini della malattia e non è indennizzato dall’Inps 3 giorni di carenza (interamente a carico del datore di lavoro) iniziano a decorrere da martedì (martedì, mercoledì, giovedì) mentre l’indennizzo economico dell’INPS inizierà a decorrere da venerdì.

Se il lavoratore era già in malattia con un certificato scaduto il venerdì, e lunedì è un giorno festivo, ai sensi della Circolare Inps 147/1996, il periodo di malattia viene comunque considerato unico (in continuazione) se l’interruzione tra i due certificati coincide esclusivamente con giornate festive, sabati o domeniche. Poiché l’interruzione (sabato, domenica e lunedì festivo) è composta solo da weekend e festività, l’evento resta unico e non si applica una nuova carenza al certificato del martedì. Quindi sabato e domenica restano giorni non indennizzati dall’Inps in quanto privi di certificazione medica, il lunedì (festivo) non viene indennizzato come malattia, ma viene retribuito dal datore di lavoro come festività infrasettimanale ai sensi del CCNL (in questi gionri non viene valorizzato il codice MAL nel flusso Uniemens). Il martedì riprende immediatamente l’indennizzo di malattia Inps (con le percentuali del 50% o 66,66% a seconda dei giorni già indennizzati nel primo periodo) senza dover scontare una nuova carenza.

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