1. L’adempimento in sintesi

Con messaggio 799/2026 l’INPS ha comunicato l’aggiornamento del modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e delle relative istruzioni per l’anno 2026, il quale recepisce in gran parte le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025). Il decreto interministeriale che ha approvato il nuovo modello è stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 3 marzo 2026 ma le disposizioni hanno efficacia retroattiva. Nel messaggio dell’Istituto, infatti, si precisa che le novità (incluso la appliczaione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, vedi infra) si applicano a tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026. A tale proposito l’INPS ha provveduto ad aggiornare automaticamente tutte le attestazioni ISEE richieste dai cittadini a partire dall’inizio dell’anno.

Di seguito una analisi delle principali novità decorrenti dal corrente anno.

2. Il nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari

Rappresenta una delle maggiori novità rispetto al passato ed è stato previsto dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, art. 1, co. 208). Il nuovo indicatore introduce essenzialmente regole di calcolo più favorevoli per le famiglie con figli e per i richiedenti di specifiche misure di sostegno.

Attenzione: a differenza del passato, dove l’ISEE Ordinario o l’ISEE Minorenni venivano usati promiscuamente per quasi tutti i bonus familiari, oggi l’ISEE Ordinario non è più valido per richiedere un pacchetto specifico di prestazioni.

Il nuovo “ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione” diventa l’unico indicatore valido per accedere a:

A) l’assegno di inclusione.

B) il supporto per la formazione e il lavoro.

C) l’assegno Unico e Universale per i figli a carico.

D) il bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione.

E) il bonus nuovi nati.

Attenzione: nella nuova attestazione INPS, sotto il calcolo dell’ISEE Ordinario e dell’ISEE Minorenni, è stato inserito un “Nota Bene” esplicito che avverte l’utente che tali indicatori non sono validi per richiedere tali prestazioni.

Il calcolo dell’indicatore è più favorevole perché:

A) Innalza il limite di valore dell’abitazione di proprietà che viene escluso dal calcolo (franchigia) a 91.500 euro (fino a 120.000 euro per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane, ad esempio Roma). Le città metropolitane attuali sono 15: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Catania, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Messina, Reggio Calabria, Cagliari e Sassari.

Attenzione: rispetto al passato, è stato introdotto un ulteriore incremento di 2.500 euro della soglia di franchigia per ogni figlio convivente successivo al primo.

B) viene introdotta per la prima volta una maggiorazione specifica per i nuclei familiari con due figli (prima riservata solo a chi ne aveva almeno tre). Contestualmente, tutte le altre maggiorazioni della scala di equivalenza legate alla presenza di figli nel nucleo vengono incrementate nella misura fissa di 0,05.

Attenzione: questa modifica riguarda la DSU Mini e la DSU Integrale (incluso il Modulo FC.4 per il genitore non convivente). Non riguarda, invece, il Modulo MB.1rid (infatti il nuovo ISEE per specifiche prestazioni non si applica alle prestazioni socio-sanitarie per maggiorenni o per i corsi di dottorato). Tali modifiche si riflettono anche nella attestazione rilasciata dall’INPS (nuovi quadri di attestazione specifici che mostrano nel dettaglio come la nuova franchigia e le nuove scale di equivalenza hanno modificato l’esito finale rispetto all’ISEE ordinario). Per gestire il periodo di transizione, l’INPS procederà ad inserire d’ufficio questo nuovo indicatore nelle attestazioni riferite alle domande già presentate prima della pubblicazione del decreto ministeriale senza necessità di ripresentazione della domanda.

Esempio

Ipotizziamo un nucleo familiare composto da 4 persone (2 genitori e 2 figli minorenni), con una casa di proprietà del valore IMU di 100.000 euro (senza mutuo). La casa non è situata in un comune capoluogo di città metropolitana. Nel 2025 la compilazione della DSU (dati 2023) avveniva come segue: nel Quadro A della modulistica non si compilava la sezione sulle maggiorazioni specifiche, in quanto l’intestazione richiedeva la presenza di “NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI”. L’INPS rilasciava l’ISEE Ordinario calcolato con le franchigie patrimoniali standard e i coefficienti standard. Questo ISEE veniva utilizzato, ad esempio, per richiedere l’Assegno Unico.

Nel 2026 nel Quadro A del nuovo modello DSU la famiglia può ora barrare l’apposita casella, poiché la dicitura è stata aggiornata in “NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO DUE FIGLI”. Nella attestazione verrà invece utilizzato il nuovo riquadro dedicato all’“ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione”. La franchigia che abbatte il valore della casa di abitazione viene elevata a 91.500 euro, a cui si sommano 2.500 euro per il secondo figlio (considerato come “figlio convivente successivo al primo”). Pertanto, una quota pari a ben 94.000 euro del valore della casa viene neutralizzata. Inoltre, la scala di equivalenza aumenta grazie alla nuova maggiorazione per i due figli e a un incremento fisso di 0,05. Il risultato finale sarà un ISEE specifico per l’Assegno Unico decisamente più basso (e quindi più vantaggioso) rispetto a quello calcolato nel 2025.

Esempio

Ipotizziamo un nucleo composto da 3 persone (2 genitori e 1 figlio minore), residente a Milano o Roma (comuni capoluogo di città metropolitane), con una casa di abitazione di proprietà del valore IMU di 130.000 euro (senza mutuo). Se la famiglia intende richiedere il Bonus Asilo Nido o l’Assegno Unico, l’INPS calcolerà in automatico l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Essendo il nucleo residente in un comune capoluogo di città metropolitana, la franchigia che esclude il valore dell’abitazione dal calcolo del patrimonio subisce una forte impennata, arrivando a 120.000 euro. Questo significa che, dei 130.000 euro del valore della casa, solo 10.000 euro verranno conteggiati nel calcolo della ricchezza della famiglia. Parallelamente, il parametro della scala di equivalenza legato alla presenza del figlio subirà un incremento di 0,05. Anche in questo caso, l’indicatore utile per i bonus familiari sarà molto più leggero e favorevole per la famiglia rispetto all’anno precedente.

3. Le modifiche al modello DSU

Rispetto al passato la differenza più importante riguarda la terza sezione del Quadro A del Modulo MB.1 (il modulo base per il nucleo familiare standard) e del Quadro FC9 (all’interno del Modulo FC.4 utilizzato per calcolare la componente aggiuntiva). Mentre nel modello 2025 questa sezione richiedeva di indicare i “NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI” nel nuovo modello 2026 l’intestazione è stata sostituita con “NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO DUE FIGLI”. Questa variazione serve ad acquisire le informazioni necessarie per applicare il calcolo più vantaggioso della scala di equivalenza, previsto dal nuovo indicatore per le specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Come anticipato non ci sono modifiche al Modulo MB.1rid (nucleo ristretto) perché il nucleo ristretto può essere utilizzato esclusivamente per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità o per le prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca (si applica ancora l’ISEE ordinario).

Come indicato dall’INPS, nel nuovo modello sono stati aggiornati i dati di riferimento (l’ISEE fa riferimento ai dati del secondo anno solare precedente la presentazione della DSU). Quindi nel modello 2026 i quadri (come il Quadro FC2 e FC4) richiedono di indicare giacenze medie, saldi bancari e redditi posseduti nel 2024

Infine viene ribadito nelle istruzioni che anche per le DSU presentate nel 2026 non va indicato il valore degli immobili di proprietà che risultino distrutti o dichiarati inagibili in seguito a calamità naturali.

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