1. L’adempimento in sintesi

L’articolo 1 comma 180 e ss. della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero integrale dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico delle lavoratrici madri (non a carico del datore di lavoro) di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. Per il solo anno 2024, in via sperimentale, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Attenzione: l’esonero in questione si aggiunge all’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico di tutti i lavoratori dipendenti (esonero generale, articolo 1 co. 15 legge di bilancio 2024). Poiché l’ultimo esonero è una misura sperimentale valida per il solo anno 2024 (ma è lecito prevedere ulteriori proroghe), il vantaggio connesso con la misura nel 2024 risulterà più ridotto rispetto a quello che si verificherà dal 2025, quando l’esonero generale non sarà più in vigore.

2. Rapporto con l’esonero generale e criticità

Poiché il tetto massimo dell’esonero è pari ad euro 3.000 annui, il limite della retribuzione fino al quale non si pagheranno contributi IVS è pari ad euro 31.645 (considerando una aliquota IVS a carico del datore di lavoro pari al 9,19%). Si noti tuttavia che il tetto è “riparametrato su base mensile”, ossia richiederà presumibilmente il calcolo mese per mese (la norma non parla di tredicesima mensilità quindi il computo dovrà essere fatto su un tetto mensile pari a 3.000/ 12 = 250,00), laddove. ove l’importo dei contributi risultasse superiore a tale limite in ragione di mese, si escluderebbe il calcolo dell’esonero. La retribuzione mensile soggetta ad esonero integrale, pertanto, è pari circa a euro 2.720,5 mensili, livello superiore anche al livello di euro 2.692 che rappresenta il limite mensile per la applicazione dell’esonero generale al 6%. Si noti che il livello retributivo annuo previsto per l’esonero generale (euro 35.000 e 25.000) solo apparentemente è superiore al livello retributivo annuo previsto per l’esonero “madri”, dal momento che, su base mensile, il primo viene calcolato in tredicesimi mentre il secondo è calcolato in dodicesimi. Il che significa che, in linea di massima, si dovrebbe escludere una sovrapposizione tra i due differenti tipi di esonero.

Incidentalmente è possibile notare come la riparametrazione mese per mese con esclusione della tredicesima mensilità, penalizza le mensilità aggiuntive (13ma e 14ma). La 13ma, ad esempio, viene erogata nel mese di dicembre con un raddoppio, all’incirca, del relativo imponibile previdenziale. Se ad esempio un lavoratore percepisce ordinariamente euro 1.400 mensili, nel mese di dicembre percepirà euro 2.800 (includendo la tredicesima), con conseguente non applicazione dell’esonero madri nel mese di dicembre.

3. Una simulazione

Proviamo ad ipotizzare il caso di una lavoratrice madre che percepisce euro 1.800 mensili per tredici mensilità (retribuzione annua pari a 23.400). L’aliquota contributiva applicata è pari al 9,19%.Le aliquote legali, l’esonero ed il trattamento integrativo sono stati applicati secondo le regole vigenti nel 2024.

Retribuzione con esonero “madri”

Retribuzione con esonero “generale”

 

Il risultato complessivo è il seguente

Analisi dei risultati

Come si vede il maggiore esonero “madri”, pari ad euro 307,62, rispetto ad un analogo dipendente che fruisce del solo esonero “generale” è parzialmente compensato da un incremento della imposta netta pari ad euro 98,62 che rappresenta circa il 32% dell’esonero medesimo. In altri termini tale percentuale rappresenta la parte di esonero che viene “erosa” dalle modalità applicative dell’esonero medesimo e dall’incremento dell’imposta netta.

4. Le altre caratteristiche dell’esonero “madri”

La agevolazione interessa le donne lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico con contratto a tempo indeterminato.

Attenzione: poiché l’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione IVS a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza, la relativa disciplina non rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

A differenza dell’esonero previsto dalla legge di bilancio 2022, l’esonero in questione non riguarda solo le dipendenti del settore privato ma interessa anche le dipendenti della pubblica Amministrazione (ex l’elencazione di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165). L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (quindi esclusi quelli a tempo determinato, altra rilevante novità rispetto al vecchio esonero), incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), e di lavoro intermittente. La agevolazione è inoltre applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 e considerata la sostanziale equiparazione dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150) l’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione. Come anticipato la misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre pertanto non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva. Inoltre l’esonero contributivo è espressamente cumulabile con l’esonero contributivo a favore di tutti i lavoratori dipendenti (v. estesamente infra).

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