1. L’adempimento in sintesi
Il 28 luglio 2025 è stato firmato l’accordo di rinnovo per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e S.T.P., codice Cnel H601. Il CCNL interessa circa 6.500 aziende e quasi 22mila lavoratori (fonti Cnel). Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro entrerà in vigore il 1° settembre 2025 (salvo diverse decorrenze espressamente indicate) e resterà valido fino al 31 agosto 2028. Come si legge in un comunicato diramato dalle parti sociali, è stato definito “un impianto contrattuale che coniuga riequilibrio salariale, aggiornamento delle competenze, welfare integrativo e partecipazione attiva dei lavoratori alla vita dell’impresa, offrendo risposte concrete alle trasformazioni in atto e ponendo le basi per un modello di relazioni industriali più moderno, inclusivo e sostenibile.”. Nella premessa all’accordo si evidenzia la importanza della trasformazione digitale e della IA, soprattutto avuto riguardo alle eventuali ricadute sui diritti fondamentali dei lavoratori. Sotto il profilo pratico ciò ha determinato una rimappatura dei profili professionali in linea con il Framework europeo delle competenze digitali (vedi infra). Si registrano inoltre importanti novità economiche e normative. Sotto il primo aspetto è stata aggiornata la paga base conglobata (articolo 172 del CCNL) con aumenti a regime di euro 181,63 parametrati al livello III, da riproporzionare sugli altri livelli, da corrispondersi in quattro tranche, la prima delle quali con decorrenza 1 settembre 2025. Sotto il profilo normativo, oltre alla rimappatura delle skill cui si è accennato, si registrano importanti novità in materia di lavoro a tempo determinato, periodo di prova, formazione professionale ec. .
2. Soggetti interessati
Sono le aziende e gli studi professionali che applicano il CCNL Elaborazione dati (H601) ed il relativo Accordo di rinnovo stipulato in data 28 luglio 2025 tra
- Assoced - Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati;
- Lait - Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali con l’assistenza della Confterziario, Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa;
e
- Ugl Terziario Federazione Nazionale - Unione Generale del Lavoro.
3. Novità economiche
Ai sensi dell’articolo 167 del CCNL, la retribuzione normale del lavoratore è composta da:
a) paga base nazionale conglobata;
b) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto;
c) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
d) eventuali indennità contrattuali.
L’accordo prevede dal 1 settembre 2025 un adeguamento della paga base conglobata come segue:

Dal 1 settembre 2025 è stata aggiornata inoltre la Indennità di Funzione per i Quadri di Direzione e i Quadri (Art. 11 del CCNL). I nuovi importi sono: Quadri di Direzione, Euro 287,00 lordi per 14 mensilità; Quadri, Euro 250,00 lordi per 14 mensilità.
Una tantum
Con la retribuzione di settembre 2025, è prevista la erogazione di un importo una tantum a copertura del periodo di vacanza 1° aprile 2025 - 31 agosto 2025:
- euro 120 per Quadri/1°-2° livello;
- euro 80 per il Terzo Livello S; Terzo Livello; Quarto Livello; Quinto Livello e Sesto Livello (l’importo è lo stesso per tutti i livelli).
Abolizione dell’elemento economico di garanzia
L’istituto è stato abrogato (articolo 177 CCNL). L’EEG era una meccanismo piuttosto astruso che complicava notevolmente la struttura retributiva, rendendo difficili i relativi calcoli.
Indennità di mensa
La indennità sostitutiva di mensa (che il CCNL all’articolo 179 impropriamente definisce “ticket restaurant”) per le aziende con più di 10 dipendenti passa ad euro 8,00 giornalieri (era pari ad euro 7,00).
Attenzione: la indennità è ora riconosciuta anche in caso di svolgimento di lavoro in modalità di Smart-Working.
Welfare
I beni da erogare a titolo di welfare (“flexible benefits”) sono stati incrementati ad euro 180,00 (precedentemente euro 150 annuali per il triennio 2022-2024) per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con erogazione entro il mese di settembre di ciascun anno.
4. Novità normative
Di seguito si evidenziano le principali novità normative, con particolare focus sulle differenze rispetto al passato:
A) Partecipazione dei lavoratori
E’ stato introdotto un articolo completamente nuovo (art. 271 del CCNL) dedicato espressamente al recepimento della recente legge 76/2025, recante norme in materia di partecipazione dei lavoratori all’impresa (è uno dei primi esempi di recezione contrattuale della legge). Di particolare rilievo la istituzione della nuova Commissione Paritetica Nazionale per la Partecipazione dei Lavoratori, che avrà il compito di promuovere il dialogo sociale, l’innovazione e il miglioramento delle relazioni industriali, nonché monitorare e valutare le pratiche partecipative e promuovere la formazione continua in sinergia con l’Ente bilaterale di settore (E.B.C.E.).
Attenzione: una particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo delle forme partecipative nelle imprese di piccole dimensioni (meno di 35 dipendenti)
B) Formazione
Di rilievo il nuovo articolo 221-bis del CCNL rubricato “Formazione di profilo obbligatoria”. Tale disposizione introduce l’obbligo per il datore di lavoro (a pena di specifica sanzione pecuniaria) di erogare una formazione obbligatoria a tutti i lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con almeno sei mesi di anzianità di servizio presso la medesima azienda. Si noti che il rifiuto del lavoratore di partecipare alla formazione è assistito, se non motivato, da sanzioni disciplinari. Nel vecchio CCNL la formazione non era obbligatoria, ma era incentivata tramite Fondo EASI con contributi volontari.
Attenzione: il monte ore di formazione è diverso a seconda della data di assunzione del lavoratore. Peri dipendenti già in servizio al 1 settembre 2025 in possesso dei sopraindicati requisiti il monte ore è pari a 24 ore erogabili nel triennio. Tale monte ore è via via decrescente per gli assunti dopo tale data: ad esempio per le assunzioni effettuate e entro il 31/05/2026 la formazione è pari a 16 ore.
Da segnalare anche il nuovo articolo 221-ter del CCNL il quale prevede l’obbligo per il datore di lavoro che rilascia certificazioni professionali riconosciute (es. CISCO, VMware, ISO) di informare preventivamente per iscritto il lavoratore circa la natura obbligatoria della certificazione, l’entità del costo sostenuto, nonché l’insorgenza dell’obbligo di rimborso del costo sostenuto dal datore in casi determinati (eventualmente compensabile con il TFR).
C) Classificazione del personale
Come anticipato, è stata aggiornata in misura rilevante la classificazione del personale, introducendo numerosi nuovi profili professionali, particolarmente nelle aree dell’Information & Communication Technology (ICT), dell’Intelligenza Artificiale (IA), della Blockchain e della Privacy. Tra le nuove figure si segnalano l’AI engineer, il prompt engineer, esperti blockchain, specialisti cybersecurity, AI/Blockchain Compliance & Security Specialist, AI/Blockchain Product Manager ec.
D) Assistenza sanitaria e bilateralità
Il contributo associativo annuale al Fondo EASI (assistenza sanitaria) passa ad euro 234,00 per dipendente con decorrenza dal 1° ottobre 2025, suddiviso in euro 17,00 a carico del datore di lavoro ed euro 2,50 a carico del lavoratore per 12 mensilità. In caso di omesso versamento, la indennità da corrispondere al lavoratore sale ad euro 40 (in precedenza 36). Si ritiene quest’ultimo obbligo in vigore dal mese di settembre 2025.
Il contributo associativo mensile per l’Ente Bilaterale di settore EBCE da settembre 2025 è stato aumentato ad euro 15,00 a carico del datore di lavoro ed euro 4,00 a carico del lavoratore (in precedenza, rispettivamente, euro 8 ed euro 3 ), per un totale di 12 mensilità (in precedenza 14).
Attenzione: l’omesso versamento del contributo obbliga il datore di lavoro a versare al lavoratore una indennità pari ad euro 30,00 (in precedenza 26,00). Tale obbligo decorre “a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente CCNL” quindi, salvo diversa interpretazione ufficiale, decorre dal mese di agosto 2025.
E) Modifiche alla disciplina del lavoro agile o smart working
Da segnalare l’introduzione del diritto alla disconnessione durante le pause e nei periodi stabiliti dall’accordo individuale in cui non è previsto lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il nuovo accordo inoltre riafferma la priorità nell’accesso al lavoro agile per determinate categorie di lavoratori (es. genitori, disabili, caregiver).
F) Modifiche al lavoro a tempo determinato (articolo 53 del CCNL)
Sono state definite le causali che possono determinare l’estensione a 24 mesi del contratto a termine (ex decreto legge 48/2023):
•attuazione di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo;
•avvio di Start Up e PMI innovative volte a favorire la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza a sostegno del passaggio dalla ricerca all’impresa (ad esempio mediante il passaggio al cloud e lo sviluppo di servizi per la connettività); oppure volte a favorire l’imprenditoria femminile; sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a conduzione femminile o prevalentemente a conduzione femminile; oppure che prevedano percorsi di formazione finalizzati a favorire l’occupazione giovanile e la riqualificazione e il reinserimento di lavoratori over 50;
• riconversione/innovazione dei processi produttivi con l’obbiettivo di ridurre l’impatto ambientale, anche volti a sostenere il lavoro femminile;
•punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale operativo ovvero realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione e/o attivazione di nuovi processi produttivi;
•esecuzione di un progetto, un’opera o di un servizio definiti e programmati nel tempo e non rientranti nelle normali attività (es. migrazione a nuovi software, cambi di sistemi informatici) ovvero esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotti/servizi non presenti nella normale produzione/attività.
Da segnalare la introduzione del nuovo articolo 54-bis il quale stabilisce il periodo di prova per i lavoratori a termine in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
G) Altre modifiche
In materia di preavviso (articolo 188 del CCNL) si specifica che i giorni devono essere intesi come giorni di calendario. Corretti, inoltre, alcuni errori materiali nella tabella ivi riportata. In materia di stagionalità (nuovo articolo 54-ter), le Parti concordano nel considerare stagionali non solo le tradizionali attività legate a cicli stagionali ben definiti, ma anche quelle indispensabili a far fronte ad intensificazioni produttive in determinati periodi dell’anno. In particolare, riconoscono carattere stagionale alle attività svolte dai Centri di assistenza fiscale, dai Centri elaborazione dati e dai Tributaristi.


