1. L’adempimento in sintesi

I pensionati residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia) per poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, sono tenuti nella qualità di sostituto di imposta all’INPS, entro il 12 febbraio 2024, una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la sussistenza dei requisiti previsti (v. infra). A titolo di curiosità si ricorda che i pensionati residenti all’estero, anche extra Ue e SEE, sono quasi 320mila (il Costa Rica è considerato lo Stato complessivamente più appetibile).

2. Soggetti interessati

Sono i pensionati residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni.

Attenzione: in caso i mancata presentazione della dichiarazione, l’INPS cesserà di attribuire le detrazioni per carichi di famiglia, eventualmente in corso nel 2023, per l’anno 2024.

 La verifica della esistenza in vita per il 2024

Incidentalmente si ricorda che l’INPS ha promosso nel 2023 una verifica generalizzata della esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero (la verifica è affidata a Citibank). La seconda tappa di tale verifica, afferente alle prestazioni erogate nel 2024, riguarda i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

Attenzione: Il termine ultimo per far pervenire le attestazioni di esistenza in vita è fissato al 19 febbraio 2024, in difetto il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024 (per ulteriori particolari e le modalità operative si veda il messaggio INPS n. 794 del 23 febbraio 2023).

 Come fare per

Ricordiamo sinteticamente che la attestazione della esistenza in vita può essere fornita:

3. I dati che devono essere comunicati per fruire delle detrazioni familiari

I dati che devono essere comunicati con la dichiarazione (che assume la veste di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sono i seguenti:

La nuova nozione di residenza fiscale

Il decreto legislativo 209/2023 in materia di fiscalità internazionale, in vigore dal 1 gennaio 2024, ha modificato la nozione di residenza fiscale. In pratica si considerano residenti anche anche i soggetti presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta, ampliando in tal modo, in misura notevole, il numero dei contribuenti considerati residenti in Italia. Si presumono inoltre residenti, salvo prova contraria, anche le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. Per domicilio, ai fini dell’applicazione della disposizione, si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Resta altresì fermo il criterio civilistico della residenza di cui all’articolo 43 del c.c..

Attenzione: si ricorda che il familiare per il quale si chiede la detrazione deve possedere un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro, aumentato ad euro 4.000 in caso di figli di età non superiore a 24 anni. Dal 1° marzo 2022, con la entrata in vigore della normativa sull’Assegno unico universale, le detrazioni per i figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni.

4. Come fare per

La dichiarazione può essere inviata anche in forma cartacea alle competenti sedi territoriali dell’INPS (con raccomandata), ma è fortemente consigliato avvalersi di strumenti telematici. Più in particolare:

Pensione e Previdenza” --> “Benefici previdenziali e detrazioni” --> “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti à “Utilizza il servizio”

In tal caso è necessario autenticarsi utilizzando i tradizionali servizi SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello; CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0; CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ovvero i sistemi di accesso con identità digitale forniti da altro Stato europeo (eIDAS).

Pensione e Previdenza” --> “Benefici previdenziali e detrazioni” --> “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti à “Accesso ai servizi per patronati” --> “Servizi ai Patronati”.

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