1. L’adempimento in sintesi
Entro il 31 gennaio 2024 i datori di lavoro interessati (vedi infra) dovranno trasmettere, esclusivamente in via telematica (decreto legge 112/2008, articolo 40 co. 4), il prospetto informativo disabili concernente la situazione occupazionale al 31 dicembre 2023.
Attenzione: I datori di lavoro privati che, rispetto all’ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.
Ad esempio in caso di compensazione territoriale il prospetto deve essere inviato anche se non vi sono state modifiche occupazionali. Deve inoltre essere inviato in caso di sospensione degli obblighi.
Tale regola non vale per le amministrazioni pubbliche tenute all’invio del prospetto (articolo 39-quater del decreto legislativo 165/2001), le quali sono sempre obbligate all’invio, a prescidere da modifiche della situazione occupazionale.
L’invio mira a fornire una rappresentazione aggiornata della situazione occupazionale aziendale per l’assolvimento degli obblighi assunzionali in materia di disabili previsti dalla legge 68/1999. In base a tali obblighi, i datori di lavoro pubblici e privati con determinati limiti dimensionali sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze un determinato numero di lavoratori disabili, proporzionalmente alle dimensioni aziendali (quota di riserva). La quota di riserva è pari, in via generale, al 7% dei lavoratori occupati, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se occupa da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore, se occupa da 15 a 35 dipendenti. L’art.18 prevede invece che i soggetti appartenenti ad alcune categorie speciali possano accedere ai posti di lavoro che i datori di lavoro con più di 50 dipendenti sono tenuti a riservare. Le categorie dei possibili beneficiari sono le seguenti: orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L.763/81; vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti e categorie a queste equiparate.
Il mancato adempimento degli obblighi connessi all’invio del prospetto Informativo è soggetto alla sanzione pari ad euro 702,43 + euro 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’invio del prospetto.
Le misure per i disabili contenute nella legge di bilancio 2024
Sono numerosi gli interventi previsti nella legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) a favore della disabilità. Tra i principali:
a) L’articolo 1, comma 197, eleva da 2 a 3 milioni di euro annui a partire dal 2024 la misura dell’incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Tra i compiti del Fondo è espressamente previsto quello di incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport;
b) L’articolo 1 comma 198 ridefinisce gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione da parte delle regioni degli interventi inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) relative al settore della non autosufficienza nonché degli interventi di sostegno ai soggetti con disabilità grave e alle relative famiglie;
c) L’articolo 1 comma 210 istituisce il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità abrogando al contempo altri Fondi quali il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia;
d) L’articolo 1 co. 337 mira a sostenere l’incremento del numero di sale cinematografiche e a stimolare gli investimenti per l’adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità.
2. Soggetti interessati
I datori di lavoro pubblici (estensione operata dal decreto legislativo 75/2017) e privati che occupano almeno 15 dipendenti sono tenuti all’invio del prospetto entro il 31 gennaio 2024. Per i datori di lavoro operanti in taluni settori economici, il prospetto informativo deve essere presentato escludendo dal computo della base occupazionale il personale appartenente alle seguenti categorie.
Attenzione: la Corte di Cassazione (sentenza del 4 febbraio 2016 n. 2210) in materia di determinazione della quota di riserva ai fini delle assunzioni obbligatorie, ha ribadito la tassatività dei casi di esclusione dall’obbligo (pertanto non è possibile una interpretazione estensiva/analogica).
Gli obblighi per le pubbliche amministrazioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Il Dipartimento della Funzione pubblica e la Agenzia Nazionale delle Politiche attive, con la Nota congiunta 10 luglio 2018, prot. n. 7571, hanno dettato le istruzioni operative per i nuovi obblighi a carico delle amministrazione pubbliche previsti dall’articolo 39-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collocamento obbligatorio dei disabili. Il secondo comma dell’articolo 39-quater, prevede che entro i successivi sessanta giorni dall’invio del prospetto obbligatorio le amministrazioni pubbliche trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva, ivi inclusa la indicazione di eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali, per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, riservati ai soggetti disabili ovvero, in alternativa, le convenzioni di cui all’articolo 11 della legge 68/1999. Si noti che in base all’Accordo siglato il 24 gennaio 2018 tra il Governo, le Regioni e Province autonome, e gli Enti locali, concernente problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 , è possibile procedere a compensazioni tra Unioni di comuni quanto alla copertura della quota di riserva se appartenenti allo stesso ambito regionale.
3. Contenuto del prospetto
Il prospetto deve contenere le seguenti informazioni:
Il prospetto si compone di 3 quadri:
4. Come fare per
Il prospetto è unico a livello nazionale e deve essere inviato al nodo regionale ove è ubicata la sede legale del datore di lavoro. I datori di lavoro pubblici e privati che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
La trasmissione può essere effettuata anche per il tramite di soggetti abilitati (ad es. consulenti del lavoro, si veda la nota circolare n. 8371 del 21 dicembre 2007). I soggetti abilitati (ad es. consulenti del lavoro) effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la propria sede legale (ad esempio la sede legale del consulente del lavoro).
Attenzione: per gli istituti scolastici l’invio del Prospetto Informativo avviene tramite ciascun ufficio scolastico provinciale (circolare del MIUR del 29/01/2009).
La compilazione del prospetto si effettua previo accesso al sistema on line presente sul portale Servizi Lavoro con credenziali SPID personali o CIE . Eseguito l’accesso si seleziona la icona dedicata all’applicativo “PROSPETTO INFORMATIVO”. Per compilare il prospetto ed inviarlo si seleziona la voce “INVIA PROSPETTO NUOVO” ma è anche possibile utilizzare la funzione di ricerca per visionare prospetti già inviati. Il sistema rilascia automaticamente una ricevuta dell’avvenuta trasmissione che fa fede


