1. L’adempimento in sintesi

La legge 190/2014 (legge di Stabilità per il 2015) ha introdotto un nuovo regime forfettario di determinazione del reddito per gli esercenti in forma individuale di attività d’impresa/arti e professioni in possesso di determinati requisiti (art. 1 co. 54 e ss.) prevedendo, al contempo, uno specifico regime agevolato ai fini contributivi per coloro che, esercenti attività di impresa, fossero obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni artigiani e commercianti. Si ricorda che il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano congiuntamente:

a) conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori il limite normativamente previsto, da ultimo stabilito nella misura di 85.000 euro (limite introdotto dalla legge di bilancio per il 2023);

b) sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Per accedere al regime contributivo agevolato, i soggetti interessati in possesso dei necessari requisiti devono presentare una apposita domanda entro e non oltre il 28 febbraio 2024 (termine perentorio: si veda anche circolare INPS 33/2024). Egualmente entro la stessa data è possibile inoltrare la domanda per il recesso dal regime agevolato.

2. Soggetti interessati

Al regime forfetario (articolo 1 legge 190/2014 co. 77-84) possono in genere accedere i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente, conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro e sostenuto spese di lavoro per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi. Possono accedere anche i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2024. Anche per il corrente anno resta confermata la immediata cessazione della agevolazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente. Come chiarito dalla circolare AGE 32/E del 5 dicembre 2023, dal 1° gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Il superamento del limite di 100.000 euro, invece, comporta l’immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario.

Il regime contributivo agevolato:

a) si applicherà nel 2024 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2023 purché permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2024 e non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso;

b) potrà esser applicato (la scelta è volontaria) ai soggetti che hanno intrapreso nel 2023 una nuova attività d’impresa, purché manifestino la loro adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2024;

c) potrà infine essere applicato ai soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2024, a condizione che comunichino tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

3. Uscita dal regime previdenziale agevolato

In base all’articolo 1 co. 82 della legge 190/2014, il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni per l’accesso. L’uscita dal regime agevolato (con la conseguente preclusione di ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio) si può verificare in tre ipotesi (circolare Inps 29/2015):

a) venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;

b) scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato (vedi infra);

c) comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

4. Misura della agevolazione

Il calcolo della riduzione contributiva si effettua applicando la riduzione (pari al trentacinque per cento) sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, si applica l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. Pertanto nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%. Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

5. Come fare per

Entro il 28 febbraio 2024 i soggetti interessati (vedi infra) devono comunicare la propria scelta (adesione o rinuncia). 

Attenzione: il termine ultimo per la comunicazione è fissato al 28 febbraio 2024, anche se il corrente anno è bisestile. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

 

Il recesso e la adesione al regime previdenziale

 

La adesione ed il recesso si effettuano tramite il Cassetto previdenziale opzione “domande telematizzate” Regime agevolato come da art. 1 comma 111 ss della legge 208/2015 opzioni Adesione/Recesso.

 

Facsimile del modulo di adesione telematico

All’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sede di [….]

 

Domanda di adesione

 

Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss.

 

Il sottoscritto: Cognome [ … ] Nome [ … ] Luogo di nascita [ … ] Città [ … ] Prov. [ … ] Data di nascita [ … ] Città di residenza [ … ] Indirizzo [ … ] Codice Fiscale [ … ] Mail [ … ] Telefono [ … ] Fax [ … ] PEC[ … ]

Iscritto alla gestione previdenziale degli artigiani ed esercenti attività commerciali con il codice azienda n. [ … ]

 

CHIEDE

 

di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1, commi 77-84, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss. A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 54 ss. della citata Legge n. 190/14 e successive modifiche e integrazioni.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole:

• che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;

• che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di posizione già attiva presso la gestione previdenziale, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;

• che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’accesso non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il termine del 28 febbraio del relativo anno;

• che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;

• che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l’apposito modello.

Il sottoscritto […], consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.

 

Data domanda [ … ]

 

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