1. L’adempimento in sintesi
Entro il 30 giugno 2024 i datori di lavoro o loro intermediari abilitati possono presentare una domanda di deroga retroattiva alla applicazione delle ordinarie regole di legislazione sociale (articolo 13 del regolamento (CE) 883/2004) in materia di telelavoro transfrontaliero, sulla base dell’Accordo quadro multilaterale concernente i casi di telelavoro transfrontaliero abituale.
2. Cosa è il telelavoro transfrontaliero?
Il telelavoro transfrontaliero è un’attività lavorativa che può essere svolta ovunque in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o il luogo di attività del datore di lavoro. Inoltre è caratterizzata dall’essere svolta sulla base dell’utilizzo di tecnologie informatiche che consentono al lavoratore di restare connesso all’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’impresa e ai portatori di interessi/clienti, in modo da svolgere le mansioni affidategli dal datore di lavoro o, nel caso dei lavoratori autonomi, dai clienti.
Attenzione: nel caso di lavoro subordinato, il telelavoro transfrontaliero è svolto a seguito di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato, conformemente al diritto nazionale.
Esempio. Un lavoratore residente in Italia impiegato da un’azienda tedesca per tre giorni a settimana effettua consegne ai suoi clienti tedeschi spostandosi in tutta la Germania a bordo del suo furgone, mentre nei due giorni restanti lavora esclusivamente dal proprio domicilio in Italia come responsabile delle risorse umane.
Il principio fondamentale in tema di legislazione sociale applicabile è il principio lex loci laboris, (articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004). Vi sono tuttavia delle eccezioni a tale regola. Nel caso specifico si segnala quella contenuta nell’articolo 13 del regolamento citato. In base a tale norma se il telelavoro è esercitato normalmente e abitualmente in più di uno Stato membro, ossia ogni qual volta esso rientri nella normale organizzazione del lavoro, in base a un accordo (formale o informale) tra il datore di lavoro e il dipendente:
A) si applica la legislazione dello Stato membro di residenza se una parte sostanziale (pari o superiore al 25 %) dell’attività è esercitata in tale Stato membro;
Ad esempio il sig. Rossi è residente in Italia e lavora in Francia per un datore francese. Lavora tuttavia 2 giorni a settimana su 5 da casa (Italia) e, pertanto, essendo la sua attività lavorativa prevalente svolta in Italia (attività sostanziale) è soggetto alla legislazione sociale italiana.
B) in caso contrario, si applica la legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro.
Una seconda eccezione è la possibilità, consentita dall’articolo 16 del regolamento 883/2004, di concludere accordi per singoli individui ovvero gruppi di persone dagli Stati membri interessati, possibilità che rappresenta lo strumento elettivo per affrontare situazioni lavorative atipiche/nuove come, appunto, il telelavoro transfrontaliero.
3. La legislazione sociale applicabile al telelavoro frontaliero durante la epidemia Covid: problematiche
Durante la epidemia Covid il telelavoro frontaliero è aumentato notevolmente, stante la impossibilità di servirsi dei normali mezzi di trasporto e/o dei locali aziendali. In tale situazione la disapplicazione del regolamento 883/2004 è stata possibile invocando la forza maggiore derivante dalla impossibilità di osservare i normali obblighi giuridici a causa di circostanze estranee, anormali e imprevedibili (v. Corte Ue 13 luglio 1995, Perrotta, C-391/93). Conseguentemente nel giugno 2020 è stata approvata una nota di orientamento, successivamente integrata, in base alla quale si è ritenuto, in deroga alle regole ordinarie, che i cambiamenti avvenuti a causa della pandemia non avrebbero dovuto influire sulla individuazione della legislazione sociale applicabile. Venuta meno la pandemia, tuttavia, è venuta meno anche la possibilità di invocare la forza maggiore mentre il fenomeno del telelavoro frontaliero è corrispondentemente aumentato notevolmente, affermandosi come normale strumento organizzativo della prestazione lavorativa.
4. La soluzione
Come anticipato la soluzione a tale problematica è stata individuata, ricorrendo alla possibilità offerta dall’articolo 16 del regolamento 883/2004, attraverso la firma di un Accordo Quadro multilaterale concernente i casi di telelavoro transfrontaliero abituale. Tale Accordo, in vigore dal 1 luglio 2023, prevede che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio. In Italia l’Accordo è entrato in vigore dal 1 gennaio 2024. Si noti in ogni caso che la richiesta di applicazione dell’Accordo deve essere formulata con il consenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore).
Attenzione: affinché l’Accordo sia di fatto applicabile è necessario che entrambi gli Stati membri interessati (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha sede il datore di lavoro). Inoltre la deroga può riguardare solo periodi temporali (massimo 3 anni) successivi alla entrata in vigore dell’Accordo.
Esempio. Herr Mayer (tedesco) lavora in Francia per un datore di lavoro francese dal 2019 ma ha sempre lavorato 2 giorni da casa in Germania ed è soggetto al regime tedesco dal 2019 (attività sostanziale). Il 1° gennaio 2025 il suo datore di lavoro francese chiede una deroga ai sensi dell’Accordo quadro per un periodo di due anni dal 1° ottobre 2024 al 1° ottobre 2026. In questo caso non è possibile applicare l’Accordo perché la richiesta riguarda un periodo passato e i contributi sono stati versati nel regime tedesco.
Esempio. Nell’esempio sopra veduto del sig. Rossi residente in Italia che lavora in Francia per un datore francese ma 2 giorni a settimana su 5 presta attività lavorativa da casa in Italia, il datore di lavoro francese può invocare una deroga in base all’Accordo (Francia ed Italia sono firmatari). L’Accordo in Italia è entrato in vigore il 1 gennaio 2024 mentre in Francia l’accordo è entrato in vigore il 1 luglio 2023, pertanto è possibile chiedere la deroga solo per periodi successivi al 1 gennaio 2024 (salvo la deroga retroattiva, v. infra) e per un massimo di 3 anni. La Francia può pertanto rilasciare il modello A1 per l’applicazione della legislazione sociale francese.
Attenzione: la richiesta di deroga in base all’Accordo deve essere presentata nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato (nell’esempio precedente in Francia).
5. La deroga retroattiva
L’Accordo prevede la possibilità di presentare una domanda di deroga con effetto retroattivo ove si verifichi una delle seguenti situazioni:
A) il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i tre mesi,
B) la richiesta è presentata entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi (In Italia solo periodi che vanno dal 1 gennaio 2024, data di entrata in vigore dell’Accordo, alla data di presentazione della richiesta, da effettuare entro il 30 giugno 2024).
Attenzione: in ogni caso l’accoglimento della richiesta è subordinato alla condizione che nel periodo oggetto della domanda i contributi di sicurezza sociale siano stati già versati o il lavoratore sia stato altrimenti coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato firmatario in cui il datore di lavoro ha la sua sede legale o il domicilio.
6. Come fare per
La richiesta di deroga deve essere presentata dal datore di lavoro o suo intermediario, entro il 30 giugno 2024, sul sito dell’INPS attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera”. Si raccomanda la previa acquisizione, in forma scritta o tracciabile, del consenso del lavoratore. E’ necessaria la previa autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS. La procedura è la seguente:
A) Una volta entrati nell’applicativo selezionare “Nuova richiesta” indicando la matricola aziendale per cui si vuole operare;
B) alla voce “Selezionare la tipologia per una nuova richiesta” scegliere “Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004”
C) alla voce “Tipologia di Accordo in Deroga”, cliccare su “Accordo Quadro Telelavoro”.
D) Successivamente compilare i campi anagrafici obbligatori, indicando nella sezione “Indirizzo nel Paese estero di occupazione” lo Stato (Italia) e l’indirizzo del datore di lavoro. Nelle varie tipologie di lavoratori, selezionare “Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (Art.13 par.1).
Attenzione: alla domanda occorre allegare la copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore


