4 novembre non sempre equiparato alla festività che cade di domenica
In occasione della festività soppressa spetta ai dipendenti la prestazione economica per le festività cadenti di domenica o il diverso o alternativo trattamento contemplato dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello.
La legge 54/1977 stabilisce, comma 2 dell'articolo 1, che «a decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre».
Mentre la festività del 2 giugno è stata ripristinata dalla legge 336/2000, a decorrere dal 2001, il 4 novembre (festa dell'Unità nazionale) continua a essere considerato giorno non festivo, per il quale spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica o il diverso o alternativo trattamento contemplato dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello.
Sebbene l'intento fosse quello di ridurre le festività civili, la ratio della legge 54/1977 è altresì incentrata sull'obiettivo di garantire ai dipendenti quel trattamento economico che, altrimenti, sarebbe venuto a mancare, minando un diritto consolidatosi negli anni. Di fatto questo ultimo intento è delegato alla contrattazione collettiva di settore, la quale ha agito nel tempo secondo indirizzi eterogenei, prevedendo forme diverse di tutela economica. Non mancano, tuttavia, casi per i quali la stessa contrattazione collettiva ha lasciato un vuoto regolatorio, non prevedendo alcun trattamento economico – normativo a fronte dell'abolizione della festività del 4 novembre.
Vale la pena evidenziare come la maggiorazione dei contratti collettivi nazionali abbia previsto, in luogo dell'abolizione della festa dell'Unità nazionale, la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico pari a quello previsto – contrattualmente – per le festività cadenti di domenica. Sono comunque fatti salvi eventuali diversi criteri adottati dalla contrattazione collettiva del settore di appartenenza.
Se da una parte quello previsto per le festività cadenti di domenica rappresenta il trattamento economico più diffusamente praticato con riguardo alla festività soppressa del 4 novembre, nel tempo si sono sviluppati trattamenti differenti, la cui introduzione ha tenuto conto di esigenze di settore oppure aziendali.
Il Ccnl abbigliamento e confezioni industria, per esempio, prevede che il compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal contratto per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, verrà corrisposto in occasione del godimento delle riduzioni di orario di lavoro. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle riduzioni di orario.
Diverse sono, invece, le situazioni ove la contrattazione collettiva prevede la possibilità di gestire il trattamento riferito al 4 novembre attraverso strumenti economici alternativi, la cui scelta viene in genere delegata al datore di lavoro. Il Ccnl pubblici esercizi, ristorazione e turismo, per esempio, stabilisce quanto segue: «Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli istituti assicuratori in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta secondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente contratto nazionale di lavoro, l'integrazione delle indennità corrisposte dagli istituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione giornaliera.6. Al personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio il trattamento verrà liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179».