Il contratto a tempo parziale nel regime a turni, ed in particolare l'art. 5, c. 3, D.Lgs. 81/2015, solleva questioni interpretative di non poco conto se inteso come legittimazione in capo al datore di lavoro all'inserimento del lavoratore nei diversi turni sulla base delle esigenze organizzative, con l'esclusivo limite del rispetto delle più ampie fasce orarie interessate dalla turnistica
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta una precisa e predeterminata articolazione della prestazione, ancorché si dispieghi nel regime di turni ed è da ritenersi validamente stipulato quando il lavoratore è posto in grado di conoscere con esattezza il tempo del suo impegno lavorativo. Rimane escluso il potere del datore di lavoro di variare l'orario lavorativo a suo arbitrio, senza alcuna preventiva concertazione, ovvero al di fuori delle modalità fissate secondo regime della clausola flessibile...
Argomenti
I punti chiave
- Il potere unilaterale di definire la collocazione dell'orario di lavoro nel rapporto di lavoro a tempo pieno
- La flessibilità temporale del part-time nella giurisprudenza costituzionale
- La predeterminazione della collocazione temporale della prestazione nel D.Lgs. 81/2015
- La turnazione nel part-time
- La prassi ministeriale
- La risposta della Suprema Corte
- Il rimedio: le clausole flessibili
- Clausola elastica che individua turni prestabiliti e modalità di variazione
- Conclusioni