ApprofondimentoRapporti di lavoro

Lavoro a turni nel part-time ed uso delle clausole flessibili

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 26

guida-al-lavoro

Il contratto a tempo parziale nel regime a turni, ed in particolare l'art. 5, c. 3, D.Lgs. 81/2015, solleva questioni interpretative di non poco conto se inteso come legittimazione in capo al datore di lavoro all'inserimento del lavoratore nei diversi turni sulla base delle esigenze organizzative, con l'esclusivo limite del rispetto delle più ampie fasce orarie interessate dalla turnistica

Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta una precisa e predeterminata articolazione della prestazione, ancorché si dispieghi nel regime di turni ed è da ritenersi validamente stipulato quando il lavoratore è posto in grado di conoscere con esattezza il tempo del suo impegno lavorativo. Rimane escluso il potere del datore di lavoro di variare l'orario lavorativo a suo arbitrio, senza alcuna preventiva concertazione, ovvero al di fuori delle modalità fissate secondo regime della clausola flessibile...

  • [1] Cass., sez. lav., 4507/1993.

  • [2] Sul piano letterale l'uso del termine "distribuzione" e l'uso delle virgole nonché della congiuntiva "e" depone in maniera inequivocabile a favore di un' interpretazione della disposizione secondo cui la dislocazione dell'orario di lavoro non deve creare buchi sostanziali nella trama temporale, precisando in quanti e quali periodi l' impegno lavorativo dovrà essere adempiuto.

  • [3] La funzione peculiare del part time è quella di prevedere lo svolgimento di un orario inferiore rispetto a quello ordinario e correlativamente di consentire la corresponsione di una retribuzione ridotta, sicché potrà svolgere anche altre attività lavorative. Il logico corollario è l'esigenza di salvaguardare la programmabilità delle altre prestazioni di lavoro. Solo la possibilità, per il lavoratore, di programmare altre attività con le quali integrare il reddito lavorativo ricavato dal rapporto di lavoro a tempo parziale rende legittimo che dal singolo rapporto di lavoro possa ricevere una retribuzione inferiore a quella sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

  • [4] Il lavoro a turni è una modalità organizzativa per cui diversi lavoratori si alternano negli stessi posti di lavoro, secondo uno schema temporale prestabilito che può coprire l'intera giornata e, talvolta, anche la notte ("Il lavoro a turni è un metodo di organizzazione del lavoro (anche a squadre) in base al quale diversi lavoratori si alternano negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo. Esso comporta la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro in ore differenti per un periodo determinato di giorni o di settimane. I turni possono essere: fissi, quando il lavoratore lavora sempre nella stessa fascia oraria; avvicendati, quando i lavoratori si alternano nelle diverse fasce orarie.

  • [5] Cass. civ., sez. lav., 17009/2014 :"E legittima la proposta contrattuale del datore di lavoro che, fin dall'origine, preveda un rapporto di lavoro part-time con una precisa e predeterminata articolazione della prestazione su turni, così da consentire al lavoratore di conoscere con esattezza il tempo del suo impegno lavorativo, entro coordinate temporali contrattualmente definite ed oggettivamente predeterminabili."

  • [6] Il Tribunale Monza, sez. lav., 21 maggio 2021 ha ritenuto invalida in quanto del tutto generica la seguente clausola elastica stipulata nel vigore della disciplina previgente: "Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa di legge e contrattuale potrà essere richiesta la sua prestazione lavorativa secondo la turnazione aziendale che comprende i giorni festivi."