Adempimenti

Indennità di frequenza solo se il minorenne va a scuola per almeno il 75% dell’orario

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di Massimo Braghin

L'INPS, con il messaggio 728 del 30 gennaio 2015, fornisce chiarimenti su alcuni aspetti dell'indennità di frequenza, soprattutto per quanto concerne l'uniforme comportamento a livello territoriale.

La premessa in materia è doverosa e non può prescindere dal richiamo della fonte istitutiva in materia, ovvero la legge 289/1990, secondo la quale l'indennità mensile di frequenza è una prestazione economica, che viene erogata a seguito della presentazione di apposita istanza, ai fini del sostegno dell'inserimento scolastico e sociale di ragazzi con disabilità fino al compimento dei 18 anni. Trattandosi di una forma di assistenza sociale, occorre comunque che il reddito del soggetto rientri in determinate soglie annualmente rivalutate, affinché si abbia diritto all'indennità.

Le fattispecie analizzate dal messaggio in commento sono diverse, in quanto trovano riferimento sia in caso di frequenza di centri terapeutici, di riabilitazione e recupero, sia in caso di frequenza di scuole pubbliche o private. In caso di minore portatore di handicap, che debba avvalersi di cure riabilitative e di trattamenti terapeutici, la normativa prevede che l'indennità di frequenza mensile possa essere riconosciuta se il minore stesso si avvalga di strutture operanti in regime convenzionale. Ne deriva che, in caso di prestazioni, anche specialistiche, svolte al di fuori delle strutture convenzionate, l'indennità non viene riconosciuta. Inoltre, sempre ai fini del riconoscimento dell'indennità, la durata minima non può essere episodica, ma deve configurare una sostanziale continuità nella permanenza del minore presso i centri di recupero, conforme agli obiettivi di riabilitazione e recupero del soggetto.

Relativamente, invece, all'ipotesi di minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, il requisito della frequenza si intende rispettato se la presenza è pari, di norma, ad almeno i 3/4 dell'orario scolastico annuale stabilito per legge. Nel caso invece di minore ospitato presso asili nido o strutture per l'infanzia, l'autodichiarazione di frequenza deve essere prodotta annualmente. Infine, in caso di prosecuzione della frequenza scolastica dai 16 ai 18 anni, e quindi di assolvimento dell'obbligo di istruzione, sempre con cadenza annuale si dovrà produrre un'autodichiarazione di frequenza.
Il messaggio in commento ricorda, infine, che l'indennità mensile di frequenza viene corrisposta per il periodo ottobre-giugno, ovvero per il periodo di durata del corso di studi, qualora sia differente dal comune calendario scolastico.

Sono previste, altresì, delle ipotesi di incompatibilità dell'indennità mensile di frequenza con altre forme a sostegno dei soggetti, ed in particolare di quelli con molteplici minorazioni. È infatti sancita l'incompatibilità dell'indennità mensile di frequenza, qualora il soggetto sia ricoverato presso le strutture convenzionate per periodi pari o superiori a 30 giorni con: indennità speciale per ciechi parziali, indennità di comunicazione, indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e per invalidi civili.

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